Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica giuridica rigorosa e una chiara comprensione dei limiti del giudizio di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un’importante lezione su cosa rende un ricorso inammissibile, sottolineando come le critiche generiche e la richiesta di una nuova valutazione dei fatti non possano trovare accoglimento. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e il rispetto dei ruoli tra i diversi gradi di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’articolo 114 del codice penale, una norma che attiene alla partecipazione di minima importanza al reato. A suo dire, la Corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere il suo ruolo marginale nei fatti contestati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito della vicenda. I giudici di legittimità hanno il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Le Motivazioni: Analisi del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha evidenziato come le argomentazioni del ricorrente non costituissero una critica specifica e puntuale alla decisione della Corte d’Appello, ma si risolvessero in una “non consentita lettura alternativa del merito”. In altre parole, l’imputato non ha contestato un errore di diritto, ma ha tentato di convincere la Cassazione che i fatti avrebbero dovuto essere interpretati diversamente.
La Corte di Appello aveva motivato la sua decisione in modo logico e argomentato, basandosi su elementi precisi:
1. Pluralità delle condotte: L’imputato aveva commesso più azioni illecite.
2. Riconoscimento esplicito: Lo stesso ricorrente aveva ammesso le proprie responsabilità.
3. Gravità dei fatti: Le condotte poste in essere erano state ritenute di notevole gravità.
Di fronte a questa motivazione, il ricorrente si è limitato a proporre doglianze generiche, omettendo di confrontarsi puntualmente con le ragioni della Corte territoriale. Questo atteggiamento ha reso il ricorso non specifico e meramente apparente, privo della tipica funzione di una critica argomentata. La Cassazione, citando la propria giurisprudenza costante, ha ribadito che un ricorso che non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un’importante lezione per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso efficace non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito o a contestare la valutazione dei fatti. È necessario, invece, individuare e dimostrare specifici vizi di legittimità: errori nell’interpretazione o applicazione della legge, oppure palesi illogicità o contraddizioni nella motivazione della sentenza. In assenza di questi elementi, il ricorso non solo sarà respinto, ma comporterà anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando le sue motivazioni sono generiche, non specifiche, o quando si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti (una “lettura alternativa del merito”), invece di contestare vizi di legge o di motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che il ricorso non si è confrontato con la motivazione della sentenza?
Significa che il ricorrente non ha analizzato e criticato in modo puntuale le ragioni specifiche su cui si basava la decisione della corte precedente. Nel caso esaminato, non ha contestato gli elementi usati dalla Corte d’Appello (pluralità e gravità delle condotte, ammissione dei fatti) per negare l’applicazione della norma richiesta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25380 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALATAFIMI-SEGESTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la ricorrenza di violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base della mancata applicazione dell’art. 114 cod. pen., non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono in una non consentita lettura alternativa del merito, rispetto alla logica ed argomentata decisione della Corte di appello che con corretti argomenti logici e giuridici, ha ritenuto non potersi applicare al caso di specie la suddetta disposizione proprio a causa della pluralità delle condotte accertate, dell’esplicito riconoscimento del ricorrente, della gravità delle condotte poste in essere; pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag.5 e segg.);
atteso che ricorrente non si è confrontato effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 27321701, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente