Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41116 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41116 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all’accertamento dell’identità dell’odierno ricorrente, quale autore del reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede per un duplice ordine di ragioni;
che, infatti, con argomentazioni tese a contestare la valutazione delle risultanze processuali posta a base della decisione (in particolare, i riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa e dal portiere dello stabile ove abita l predetta), prospettandone un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle stesse, e, dunque, una censura estranea al sindacato di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279437 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362 – 01; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944), il ricorrente ha prospettato doglianze che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con una congrua e non illogica motivazione, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.