Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del suo giudizio
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale penale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La decisione scaturisce da un caso in cui la difesa ha tentato di ottenere una riconsiderazione delle prove, ma la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando i confini invalicabili del proprio sindacato. Questo provvedimento offre uno spunto fondamentale per comprendere cosa si può e cosa non si può chiedere ai giudici di ultima istanza.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo. L’unico motivo di appello alla Suprema Corte riguardava la valutazione della prova della sua responsabilità penale. In particolare, la difesa contestava il giudizio di attendibilità della persona offesa, proponendo una rivalutazione delle fonti di prova e una ricostruzione alternativa dei fatti. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare il materiale probatorio e giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito, di competenza del Tribunale e della Corte d’Appello, e il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione. I giudici hanno stabilito che le argomentazioni del ricorrente erano estranee al perimetro del sindacato di legittimità, in quanto non individuavano specifici e decisivi travisamenti della prova, ma si limitavano a sollecitare un nuovo e non consentito apprezzamento dei fatti.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è chiara e didascalica. La Corte ribadisce che il suo compito non è quello di stabilire se la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sia l’unica possibile o la migliore in assoluto, ma solo di verificare che essa sia il risultato di un percorso argomentativo logico, coerente e giuridicamente corretto. I giudici di merito, secondo la Suprema Corte, avevano ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento con argomenti lineari e corretti, giungendo a conclusioni che non apparivano viziate da manifesta illogicità o contraddittorietà. Chiedere alla Cassazione una ‘rivalutazione’ o una ‘ricostruzione alternativa’ significa, di fatto, pretendere un terzo grado di giudizio sul merito, funzione che non le compete. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia vizi specifici, come l’errata applicazione della legge o un ‘travisamento della prova’, ovvero quando il giudice ha utilizzato una prova dandole un significato palesemente errato. In assenza di tali vizi, la valutazione dei fatti compiuta nei gradi precedenti è insindacabile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia consolida un principio fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario penale. Un ricorso per cassazione deve essere tecnicamente impostato sulla denuncia di vizi di legittimità e non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi fattuali già respinte in appello. La conseguenza di un ricorso che non rispetta questi limiti è, come nel caso di specie, non solo la sua inammissibilità, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata quantificata in tremila euro. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di strutturare i ricorsi in Cassazione in modo rigoroso, concentrandosi esclusivamente sui profili di diritto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché il ricorso non denunciava vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o illogicità della motivazione), ma chiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un compito che spetta ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione esercita un ‘sindacato di legittimità’?
Significa che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti per decidere chi ha torto o ragione, ma solo di controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 58 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 58 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 11/03/1976
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità con particolare riguardo al giudizio di attendibilità della persona offesa, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
ritenuto che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomenti logicamente lineati e giuridicamente corretti (Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 272752; Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249200), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4) pervenendo ad conclusioni che risultano frutto di un apprezzamento di merito non censurabile in questa sede in quanto non inficiato da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.