Ricorso Inammissibile: la Cassazione e il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso inammissibile viene presentato con l’intento di ottenere una nuova valutazione delle prove, la Corte lo respinge, sottolineando la netta distinzione tra l’errore di diritto e il dissenso sulla ricostruzione dei fatti. Questo caso offre un chiaro esempio di tale dinamica.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato era stato ritenuto colpevole di un reato in cui l’azione violenta era stata diretta verso la vittima con lo scopo di sottrarle il telefono. La decisione dei giudici di merito si fondava su una ricostruzione dei fatti ritenuta coerente e logica, basata in particolare sulla testimonianza della persona offesa. Secondo la Corte d’Appello, le dichiarazioni della vittima superavano quelle, definite ‘riassuntive e atecniche’, di un altro teste, delineando chiaramente la finalità predatoria del gesto violento.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una presunta violazione della legge processuale riguardo alla prova posta a fondamento della qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente individuato la vera natura del motivo di ricorso. Non si trattava di una censura su un errore di diritto, ma di un tentativo mascherato di ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie. L’appellante, in sostanza, non contestava la violazione di una norma, ma il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato le prove, preferendo la versione della vittima a quella di un altro teste. Questo tipo di richiesta è estranea al perimetro del sindacato di legittimità.
La Decisione della Suprema Corte: Nessun Travisamento della Prova
La Cassazione ha evidenziato che il ricorso era generico e non individuava specifici travisamenti di emergenze processuali. Un travisamento si verifica quando il giudice di merito ‘legge male’ una prova, attribuendole un contenuto inesistente, e non quando semplicemente la interpreta in un modo che non è gradito alla difesa. Poiché i giudici d’appello avevano fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per la loro scelta, non vi era spazio per un intervento della Corte di legittimità.
Le Motivazioni e le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Le motivazioni della Corte si basano su un principio consolidato: il ricorso per cassazione deve denunciare vizi di legge, non vizi di fatto. Chiedere alla Suprema Corte di riconsiderare il peso delle testimonianze o la credibilità dei testi equivale a chiedere un nuovo giudizio di merito, compito che spetta esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado. L’ordinanza cita numerosi precedenti giurisprudenziali che confermano come un ricorso con tali caratteristiche debba essere dichiarato inammissibile.
Le conclusioni di questa pronuncia sono nette e di grande rilevanza pratica. Chi intende ricorrere in Cassazione deve concentrarsi sull’individuazione di specifici errori di diritto o vizi di motivazione (come l’illogicità manifesta o la contraddittorietà), senza tentare di riaprire la discussione sui fatti. L’esito di un ricorso mal impostato non è solo il rigetto, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a ulteriore monito contro l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché non denunciava un errore di diritto, ma mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito, attività non consentita nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Qual è la differenza tra sindacato di legittimità e rivalutazione dei fatti?
Il sindacato di legittimità, proprio della Cassazione, si limita a verificare la corretta applicazione della legge. La rivalutazione dei fatti, invece, consiste nel riesaminare le prove per ricostruire diversamente la vicenda, un compito riservato ai giudici di primo e secondo grado.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43354 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione della legge processuale in ordine alla prova posta a fondamento della qualificazione giuridica del fatto, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito – per rispondere alle medesime doglianze proposte in appello – con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 sull coerente ricostruzione dei fatti fornita dalla p.o. – che supera quella riassuntiva e atecnica del teste – dalla quale emerge con evidenza come l’azione violenta fosse indirizzata verso la persona al fine di sottrarle il telefono) (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
tiCosì deciso, in data n ottobre 2024
La Consigliera est.
Il Pregì1te
Corte di Cassazione – copia non ufficiale