Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del giudizio di legittimità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso si limita a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici precedenti, senza individuare vizi specifici, la sua sorte è segnata: viene dichiarato ricorso inammissibile. Questa decisione offre lo spunto per analizzare i confini del ricorso in Cassazione e le conseguenze di una sua errata impostazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. La ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto attendibile il riconoscimento, da parte della persona offesa, di un anello che era stato provento di reato. L’unico motivo di ricorso si concentrava proprio su questo punto, criticando la valutazione probatoria effettuata nei gradi precedenti e chiedendo, di fatto, una nuova e diversa analisi degli elementi acquisiti.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno evidenziato come le censure mosse dalla ricorrente fossero di natura generica e interamente concentrate su questioni di fatto. La difesa, infatti, non mirava a denunciare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata, ma piuttosto a sollecitare una riconsiderazione delle prove, un’operazione che esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione.
Il ruolo della Cassazione, come sottolineato nell’ordinanza, è quello di esercitare un ‘sindacato di legittimità’, non di merito. Ciò significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici che l’hanno preceduta, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione delle norme e la coerenza logica del percorso argomentativo seguito nella sentenza.
Le Motivazioni
La motivazione della decisione è chiara e didascalica. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché tentava di ottenere ‘una rivalutazione delle risultanze probatorie’, attività estranea al giudizio di legittimità. La ricorrente non aveva individuato ‘specifici travisamenti di emergenze processuali’, ovvero non aveva dimostrato che i giudici di merito avessero ignorato o interpretato in modo palesemente errato una prova decisiva. Al contrario, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione basata su ‘corretti argomenti logici e giuridici’. Pertanto, in assenza di vizi di legittimità concreti, la richiesta di un nuovo esame del materiale probatorio non poteva che essere respinta.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’elevata perizia tecnica. Non è sufficiente essere in disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata in primo e secondo grado. È indispensabile individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi di motivazione così gravi da rendere la sentenza illogica o contraddittoria. Un ricorso che si limiti a riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte in appello è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità (errori di diritto o illogicità della motivazione), si limita a proporre censure generiche sui fatti, chiedendo una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
Cosa si intende per ‘sindacato di legittimità’?
È il controllo svolto dalla Corte di Cassazione, che non riesamina i fatti del processo, ma si limita a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22195 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Pescara il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’attendibilità del riconoscimento da parte della persona offesa dell’anello provento di reato, finalizzato ad ottenere, mediante generiche censure comunque in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 6 e 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.