Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del suo giudizio
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non rappresenta un’occasione per ridiscutere l’intera vicenda processuale. La Suprema Corte ha un ruolo ben preciso: quello di giudice della legittimità, non del merito. Un’ordinanza recente ha chiarito ancora una volta questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su una richiesta di rivalutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i confini del giudizio di Cassazione.
Il caso in analisi
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di ricorso riguardava la presunta violazione di legge e il difetto di motivazione nell’applicazione di una specifica circostanza aggravante, prevista dall’articolo 112 del codice penale. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano errato nella valutazione degli elementi a sostegno dell’aggravante.
I limiti del giudizio di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha immediatamente dichiarato inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. I giudici hanno osservato che le argomentazioni della difesa non evidenziavano reali errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, si trattava di ‘mere doglianze in fatto’.
In altre parole, il ricorrente non stava contestando come la legge era stata interpretata o applicata, ma quali conclusioni i giudici di merito avessero tratto dalle prove raccolte. Chiedeva, di fatto, alla Cassazione di rimettere mano alle prove, di rileggerle e di darne un’interpretazione diversa e più favorevole. Questa operazione, definita ‘rivalutazione delle fonti probatorie’, è categoricamente esclusa dal sindacato di legittimità.
L’estensione dell’inammissibilità ai ‘motivi nuovi’
Un ulteriore aspetto interessante dell’ordinanza riguarda la sorte dei cosiddetti ‘motivi nuovi’, ovvero quelle argomentazioni aggiuntive che la difesa può presentare in un secondo momento. Nel caso di specie, la difesa aveva depositato nuovi motivi basati su una produzione documentale.
La Corte ha specificato che, secondo l’articolo 585 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso principale si estende automaticamente anche ai motivi nuovi. Inoltre, ha sottolineato che l’apprezzamento di nuovi documenti è un’attività tipicamente di merito, che non può trovare spazio nel giudizio di legittimità, il quale si basa sugli atti già acquisiti e valutati nei precedenti gradi.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando che il ricorso era ‘avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali’. Il ricorrente non ha dimostrato che i giudici di merito avessero ignorato una prova decisiva o ne avessero travisato il contenuto in modo palese. Si è invece limitato a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, che i giudici di merito avevano già esaminato con argomenti logici e giuridici corretti. Di conseguenza, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un importante promemoria sulla funzione e sui limiti della Corte di Cassazione. Non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si può sperare di ribaltare una sentenza semplicemente proponendo una diversa interpretazione dei fatti. Il ricorso di legittimità deve essere fondato su precise censure di diritto: violazioni di legge o vizi di motivazione evidenti e inconfutabili. Qualsiasi tentativo di sconfinare in una rivalutazione del merito è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre a sanzioni economiche per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, non denuncia una reale violazione di legge o un vizio logico della motivazione, ma si limita a proporre ‘doglianze in fatto’, ovvero chiede una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti?
Significa che il compito della Corte non è stabilire come sono andati i fatti o valutare l’attendibilità delle prove (come testimonianze o documenti), ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Se il ricorso principale è inammissibile, cosa succede ai ‘motivi nuovi’ presentati successivamente?
Secondo l’art. 585, comma 4, del codice di procedura, l’inammissibilità del ricorso originario si estende automaticamente anche a tutti i motivi nuovi presentati in un secondo momento. Pertanto, anche questi ultimi non verranno esaminati nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14571 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
letti i motivi nuovi presentati dall’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, «a sostegno del motivo unico»;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 112, primo comma, n. 4), cod. pen., è costituito da mere doglianze in fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuab e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
rilevato altresì che, a norma dell’art. 585, comma 4, secondo periodo, l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi;
considerato che, comunque, tale motivo nuovo trova fondamento in una produzione documentale il cui apprezzamento in fatto, nel contesto delle prove già raccolte e valutate dal giudice di merito, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277609-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.