Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui confini del giudizio davanti alla Corte di Cassazione. Spesso si crede, erroneamente, che ogni grado di giudizio offra una nuova possibilità di discutere l’intera vicenda. La Suprema Corte, tuttavia, ha un ruolo ben preciso: non è un terzo giudice del fatto, ma un custode della corretta applicazione della legge. Quando un ricorso tenta di forzare questi limiti, il risultato è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo come e perché la Corte è giunta a questa conclusione.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una donna avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. I motivi del suo ricorso, tuttavia, non si concentravano su presunti errori di diritto o vizi procedurali, ma contestavano nel profondo la valutazione delle prove e l’accertamento della responsabilità penale effettuati dai giudici di merito. In sostanza, la ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare gli elementi probatori e di giungere a una conclusione diversa, più favorevole.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta separazione tra il giudizio di merito (primo grado e appello) e il giudizio di legittimità (Cassazione). I giudici di merito hanno il compito di accertare i fatti e valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare che nel fare ciò, i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano seguito un percorso logico-giuridico coerente e privo di vizi evidenti.
Proporre argomenti che mirano a una diversa lettura del materiale probatorio equivale a chiedere alla Corte di svolgere un’attività che le è preclusa, trasformando di fatto il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha articolato la sua decisione sulla base di consolidati principi giurisprudenziali.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il punto centrale è che le critiche della ricorrente riguardavano ‘profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata’. La riproposizione di tali critiche in Cassazione era tesa, in tutta evidenza, a una ‘rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova’. Questa operazione è vietata in sede di legittimità. La Corte non può compiere ‘nuove attribuzioni di significato’ o realizzare una ‘diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi’.
Il Vizio di Illogicità della Motivazione
Un ricorso in Cassazione può essere accolto se si lamenta un’illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Tuttavia, la Corte chiarisce che tale vizio, per essere rilevante, deve essere ‘evidente’, ‘di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi‘. Il sindacato della Cassazione deve limitarsi a ‘rilievi di macroscopica evidenza’. Minime incongruenze o deduzioni difensive che, seppur non esplicitamente confutate, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata, non sono sufficienti per annullare la sentenza, a patto che le ragioni del convincimento del giudice siano spiegate in modo logico e adeguato.
La ‘Doppia Conforme’ e la Tenuta Logica
Un altro elemento sottolineato implicitamente dalla Corte è la cosiddetta ‘doppia conformità verticale dei giudizi di merito’. Quando sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello giungono alla medesima conclusione, la tenuta logica della motivazione si rafforza. In questi casi, dedurre un travisamento della prova diventa ancora più difficile, poiché richiederebbe la dimostrazione di un errore macroscopico che è sfuggito a due diversi collegi giudicanti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione ha conseguenze pratiche significative. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve astenersi dal proporre una semplice rinarrazione dei fatti o una critica generica alla valutazione delle prove. I motivi di ricorso devono essere rigorosamente focalizzati su questioni di diritto o su vizi logici della motivazione che siano palesi e determinanti. In caso contrario, il rischio concreto non è solo il rigetto del ricorso, ma una dichiarazione di ricorso inammissibile, che comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso di 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza funge da monito: il ricorso per cassazione è uno strumento straordinario a tutela della legge, non un’ulteriore opportunità per discutere i fatti.
Perché un ricorso alla Corte di Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile principalmente quando, invece di sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge (vizi di legittimità), tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove (vizi di merito), compito che è precluso alla Corte di Cassazione.
Cosa si intende per vizio di motivazione ‘ictu oculi’?
Significa che l’errore logico nel ragionamento del giudice di grado inferiore deve essere talmente grave ed evidente da poter essere colto immediatamente, ‘a colpo d’occhio’, senza la necessità di un’analisi approfondita o di un riesame delle prove. Non sono sufficienti minime incongruenze.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29067 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29067 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME natka NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E.IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi solo ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti a valutazione di merito dell’accertamento della penale responsabilità.
Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel co della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa – in tutta evidenza – ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
E’ costante, infatti, l’insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cu ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le mini incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).
1.1. La Corte di merito, tenuto conto dei motivi di gravame, ha verificato la ricorrenza in fatto di tutt .elementi che integrano il “tipo” contestato in imputazione, dandone conto in motivazione in forma logica e coerente. Del resto, il ricorrente neppure tiene conto della duplice conformità verticale dei giudizi di meri il che comporta che il travisamento della prova può esser legittimamente dedotto soltanto quanto sia di tale macroscopica evidenza da scardinare ex se la tenuta logica della motivazione. Condizioni che non ricorrono nella presente fattispecie processuale.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.