Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17129 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17129 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 05/10/1989
avverso l’ordinanza del 16/12/2024 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania – nella veste di Giudi dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza presentata da NOME COGNOME volta alla unificazione
continuazione dì quattro reati ex art. 624-bis cod. pen., rispettivamente commessi in vari località della Sicilia, in un arco temporale che si estende dal 11/04/2013 al 12/03/2014, giudica
mediante quattro sentenze di condanna.
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME deducendo vizi rilevanti ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all
81 cod. pen., anche sotto il profilo motivazionale, per avere il Tribunale disatteso la richies unificazione sotto il vincolo della continuazione, sulla base di una motivazione illogic
contraddittoria, basata sulla circostanza della mancata indicazione – da parte della difesa – deg elementi atti a dimostrare la sussistenza di una preventiva ideazione unitaria, da desumersi,
invece, attraverso la valutazione della continuità temporale dei fatti, della identità del bene e delle modalità attuative.
3. Le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione risultano inammissibili. Il provvedimento reiettivo, infatti, è fondato sul presupposto dell’assenza di una preventiv ideazione unitaria, da parte del condannato, essendo tali condotte semplicemente espressive della proclività del soggetto alla realizzazione della specifica tipologia delittuosa, no indicative della sua attitudine a cogliere le varie opportunità estemporanee (fatto evincibile, resto, anche dalla differente collocazione geografica dei reati posti in essere dal soggetto). censure difensive sono costituite, invece, da mere critiche versate in punto di fatto, lamentand esse come l’ordinanza avversata abbia valutato erroneamente gli elementi emersi dall’incarto processuale. Dette critiche, altresì, appaiono rivalutative e aspecifiche, atteso che non confrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto di impugnazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 03 aprile 2025.