Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Riproduttivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi non siano una semplice copia di quanto già discusso e deciso nei gradi precedenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce ancora una volta questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché i motivi sollevati erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dalla condanna di un individuo, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto colpevole di furto e altri reati, decide di impugnare la sentenza d’appello presentando ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio possibile nel nostro ordinamento.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su una serie di critiche alla sentenza di condanna. In particolare, ha contestato:
* La sussistenza del concorso nel reato e dell’elemento soggettivo.
* L’illogicità della motivazione riguardo agli elementi costitutivi del tentativo di reato.
* L’illogicità della motivazione circa la sussistenza degli elementi del furto consumato.
* La mancata applicazione dell’esimente per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale).
* La mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio applicato.
Si trattava, quindi, di un ricorso che toccava diversi aspetti della decisione dei giudici di merito, dalla ricostruzione dei fatti alla valutazione della pena.
Le motivazioni della Cassazione: perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti in blocco, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di questa decisione risiede in un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha rilevato che tutti i motivi sollevati dal ricorrente erano ‘riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dal Giudice di merito’. In altre parole, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche critiche sulla logicità o coerenza della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso così formulato non è consentito in sede di legittimità, poiché si traduce in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso di legittimità. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario individuare e argomentare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione. La semplice riproposizione delle stesse difese già respinte porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Pertanto, la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi tecnica e mirata, focalizzata sui vizi di legittimità e non su una generica contestazione del merito della vicenda.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti previsti dalla legge, ad esempio quando i motivi proposti sono una semplice ripetizione di censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice del precedente grado di giudizio.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘riproduttivi di censure già vagliate’?
Significa che l’appellante non ha presentato nuove o specifiche critiche alla sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e motivate dalla Corte d’Appello, senza contestare la logicità della decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La conseguenza principale è che la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33277 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33277 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1985
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Bologna emessa il 1° luglio 2024 per i reati allo stesso ascritti.
Ritenuto che i motivi sollevati (Insussistenza del concorso nel reato dell’elemento soggettivo dello stesso; illogicità della motivazione in ordine sussistenza degli elementi costitutivi del tentativo; illogicità della motivazi ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del furto consumato; esime della speciale tenuità del fatto; applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; man di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio) non sono consentiti in se di legittimità, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliat correttamente disattese dal Giudice di merito (si vedano le pp. 2-4 sent. app.)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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