Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41130 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41130 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo profili di censura privi di specificità, perché già proposti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, il ricorrente solo formalmente ha espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, lamentando, invero, non una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio;
che, infatti, avendo l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo dell decisione un orizzonte circoscritto, limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (così, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), deve ribadirsi come sia precluso alla Corte di cassazione di procedere ad una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione);
che, in conclusione, nel caso di specie, deve evidenziarsi come i giudici di merito, con motivazione esente da vizi censurabili in questa sede, sottolineando l’irrilevanza degli assunti difensivi relativi alle discrepanze emerse dalle dichiarazioni della persona offesa, abbiano puntualmente indicato le non illogiche argomentazioni e i plurimi elementi probatori sulla base dei quali deve ritenersi corretta l’identificazione dell’odierno ricorrente quale autore delle due rapine ascrittegli (si vedano le pagg. 3-5 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.