Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi dell’Ordinanza 17886/2024
Presentare un appello alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice opportunità per ridiscutere i fatti. L’ordinanza in esame chiarisce le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, ovvero un ricorso che non supera il vaglio preliminare della Corte. Vediamo perché la Suprema Corte ha respinto l’istanza e quali lezioni pratiche possiamo trarne.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente, tramite il suo legale, ha tentato di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, sollevando diverse questioni relative alla valutazione delle prove e alla motivazione della sentenza impugnata. In particolare, le censure si concentravano su un presunto travisamento della prova e sulla mancata motivazione riguardo all’elemento psicologico del reato.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17886 del 2024, ha tagliato corto, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. Il collegio ha infatti dichiarato il ricorso inammissibile.
La ragione di questa drastica decisione risiede in un principio fondamentale del processo di legittimità: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti. Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano ‘manifestamente infondati e meramente riproduttivi’ di critiche già adeguatamente esaminate e respinte con ‘corretti argomenti giuridici’ dalla Corte d’Appello.
In altre parole, il ricorrente non ha presentato nuove ed efficaci argomentazioni giuridiche su presunti errori di diritto, ma ha semplicemente riproposto le stesse lamentele sui fatti, sperando in un esito diverso. Questo approccio è contrario alla funzione stessa della Cassazione.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Anzi, comporta un costo significativo per chi la subisce. La Corte ha condannato il ricorrente a:
1. Pagare le spese processuali.
2. Versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione economica non è automatica, ma si basa su un preciso ragionamento. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non potesse considerarsi esente da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Citando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno ribadito che chi propone un ricorso senza speranza di accoglimento abusa dello strumento processuale, causando un inutile dispendio di risorse per il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. Il fulcro della decisione è la natura del ricorso, che non ha superato il primo filtro di ammissibilità. La Suprema Corte ha sottolineato che le doglianze del ricorrente — come il travisamento della prova o l’omessa motivazione su specifici punti — erano state già affrontate e rigettate in appello. La sentenza impugnata (a pagina 3, come specificato nell’ordinanza) aveva fornito risposte logiche e giuridicamente corrette. Riproporre le stesse questioni in Cassazione, senza evidenziare un vizio di legittimità (cioè un errore di diritto), trasforma il ricorso in un atto puramente dilatorio e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il ricorso di legittimità deve essere preparato con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente sui vizi di diritto della sentenza impugnata e non sulla ricostruzione dei fatti. Presentare un ricorso ‘fotocopia’ delle argomentazioni già respinte in appello è una strategia destinata al fallimento e comporta conseguenze economiche rilevanti. La decisione rafforza il ruolo della Corte di Cassazione come custode della corretta interpretazione della legge (funzione nomofilattica) e non come un’ulteriore istanza per la revisione del merito della controversia.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il caso nel merito perché l’atto di impugnazione è privo dei requisiti di legge, ad esempio perché i motivi sono manifestamente infondati o semplici ripetizioni di argomenti già respinti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver avviato un’azione giudiziaria senza fondamento.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato meramente riproduttivo?
Perché le critiche mosse alla sentenza della Corte d’Appello (relative alla valutazione delle prove e alla motivazione) erano le stesse che erano già state adeguatamente esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti nel giudizio precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17886 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME alias NOME a sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente inf e meramente riproduttivo di profili di censura (travisamento per omissione della prova al completamento dell’atto dell’ufficio, omessa motivazione sulla sussistenza del secon ufficio e sull’elemento psicologico del reato) già adeguatamente vagliati e disattesi argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3 della sentenza);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del rico pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favo Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricor versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento celle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Presidente