Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi di Appello
Nel sistema giudiziario, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente se si limita a riproporre argomenti già esaminati e respinti. Questo caso offre spunti cruciali sulla differenza tra una critica costruttiva a una decisione e una semplice ripetizione di motivi, che non trova spazio nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Perugia, ha presentato ricorso in Cassazione basando la sua difesa su tre motivi principali. Tutti e tre ruotavano attorno alla medesima questione: la sua condanna si fondava su un’istruttoria ritenuta incompleta a causa della mancata visione dei filmati di alcune telecamere di videosorveglianza. Secondo la difesa, questa omissione avrebbe violato il principio del contraddittorio, falsato la valutazione sull’attendibilità della persona offesa e delle altre testimonianze, e violato le regole di inferenza probatoria stabilite dall’art. 192 del codice di procedura penale.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi congiuntamente, riconoscendoli come diverse prospettive della stessa doglianza. La conclusione è stata netta: il ricorso è inammissibile. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni presentate non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello.
La Critica alla Reiterazione dei Motivi
Uno degli aspetti centrali della decisione è che i motivi del ricorso erano solo “apparenti” e non “specifici”. In altre parole, l’imputato non ha formulato una critica argomentata e mirata contro la logica della sentenza di secondo grado. Si è limitato, invece, a ripetere le stesse obiezioni, omettendo di assolvere alla funzione tipica del ricorso per cassazione: quella di evidenziare vizi di legittimità (cioè violazioni di legge o difetti logici evidenti nella motivazione) e non di rimettere in discussione il merito dei fatti.
Il Divieto di una Nuova Valutazione nel Merito
La Corte ha inoltre sottolineato che il ricorrente, attraverso i suoi motivi, cercava di ottenere una “lettura alternativa del merito”, cosa non consentita nel giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Proporre una diversa interpretazione dei fatti, come ha tentato di fare la difesa, esula dalle competenze della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione di inammissibilità su consolidati principi giurisprudenziali. Ha stabilito che i motivi di ricorso non possono essere considerati ammissibili quando si risolvono in una semplice riproposizione di argomentazioni già esaminate e rigettate dal giudice d’appello. Tali motivi sono ritenuti non specifici, poiché non riescono a confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a un dissenso generico.
I giudici hanno chiarito che, per essere ammissibile, il ricorso deve attaccare la coerenza e la logica del ragionamento del giudice di merito, non semplicemente offrire una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e persuasiva, basata su “dati inequivoci” per affermare la responsabilità dell’imputato. Il ricorrente non è riuscito a scalfire questa costruzione argomentativa, rendendo il suo tentativo unicamente volto a un riesame del merito, precluso in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione è uno strumento per controllare la legalità e la logicità di una sentenza, non un’ulteriore opportunità per discutere i fatti del processo. Per gli avvocati, ciò significa che l’atto di impugnazione deve essere redatto con estrema cura, focalizzandosi su critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della decisione appellata, evitando inutili e controproducenti ripetizioni.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non soddisfa i requisiti di legge, ad esempio se si limita a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, o se chiede una nuova valutazione dei fatti.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso sono una copia letterale e non originale di quelle già proposte e rigettate dal giudice d’appello. Questo rende il motivo non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come un filmato non visionato?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (come testimonianze o filmati), ma verificare che il giudice dei gradi precedenti abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22481 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
letta la memoria difensiva con la quale sono state reiterate le argomentaz a supporto del ricorso;
ritenuto che i tre motivi di ricorso proposti possono essere tratt congiuntamente perché relativi alla medesima questione – (l’affermazione responsabilità e la violazione delle regole di giudizio e inferenza probatori base di una istruttoria incompleta a causa della mancata visione del filmato telecamere di videosorveglianza) letta da diverse prospettive (con riferim all’art. 192 cod. proc. pen., alla violazione del contradditorio per mancata delle immagini delle telecamere di sorveglianza, per travisamento del fatto qua alla attendibilità della persona offesa e considerazione delle altre testimoniali) – non sono consentiti perché fondati su argomentazioni che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in app puntualmente disattesi dalla Corte di merito (pag. 5 e seg.) della sen impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparen in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomen avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5 n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01);
considerato come il ricorrente non si sia confrontato effettivamente con l motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), in presenza tra l’altro di motivi del reiterativi che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione d Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsab ascritta al ricorrente;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa del ammende.
Così deciso il 16 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
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