Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Quando i Motivi Sono Solo Fumo
Presentare un ricorso in Cassazione non è come giocare una seconda partita sperando in un arbitro diverso. È un passo delicato che richiede motivi di diritto precisi e non la semplice riproposizione di argomenti già bocciati. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile nasca proprio da questo errore, ribadendo l’importanza della specificità e della novità dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. Un imputato, condannato in secondo grado, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a tre distinti motivi. In primo luogo, contestava l’affermazione della sua responsabilità penale. In secondo luogo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Infine, criticava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile in toto.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione di inammissibilità per ragioni procedurali ben definite, che evidenziano errori comuni nella redazione di questo tipo di atti.
Il Primo Motivo: Una Questione Nuova e Infondata
Il primo motivo, relativo alla responsabilità dell’imputato, è stato respinto per una duplice ragione. In primis, la Corte ha rilevato che tale questione non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio, ovvero in appello. Introdurre per la prima volta un argomento in Cassazione è proceduralmente scorretto. In secondo luogo, anche a volerlo considerare, il motivo è stato giudicato ‘manifestamente infondato’ alla luce della chiara ricostruzione dei fatti già operata dai giudici di merito.
Il Secondo e Terzo Motivo: La Mera Reiterazione
Il cuore della decisione riguarda gli altri due motivi. Sia la questione sulla non punibilità per tenuità del fatto, sia quella sulle attenuanti generiche, sono state qualificate come ‘reiterative’. Questo significa che l’imputato non ha fatto altro che riproporre le stesse identiche doglianze già presentate alla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado, come si legge nell’ordinanza, avevano già fornito una risposta adeguata e motivata a tali richieste, spiegando nel dettaglio (a pagina 4 della sentenza impugnata) le ragioni del loro rigetto. Ripresentarle in Cassazione senza addurre nuove argomentazioni o vizi logici specifici della sentenza d’appello trasforma il ricorso in un tentativo infruttuoso di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa che non è consentita.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte Suprema si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo scopo non è riesaminare i fatti per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico e coerente le loro decisioni. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti di fatto già vagliati, senza evidenziare un errore di diritto o un vizio di motivazione, è per sua natura inammissibile. La Corte ha quindi sanzionato la mancanza di specificità e novità dei motivi, che si traducevano in una critica generica e ripetitiva della decisione impugnata.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, è fondamentale che l’atto di impugnazione individui vizi specifici della sentenza di secondo grado. Non basta essere insoddisfatti dell’esito; occorre dimostrare, con argomenti giuridici pertinenti e non meramente ripetitivi, dove e perché il giudice d’appello ha sbagliato. In assenza di ciò, il ricorso si rivela una sterile ripetizione destinata al fallimento.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché un motivo era stato proposto per la prima volta in quella sede ed era comunque infondato, mentre gli altri due erano una semplice ripetizione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘reiterativo’?
Significa che il motivo ripropone le stesse identiche lamentele (doglianze) già presentate e valutate nel precedente grado di giudizio, senza introdurre nuovi profili di diritto o contestare specifici vizi logici della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base a questa ordinanza, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45824 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45824 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA,
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
letta la memoria depositata dalla difesa dell’imputato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, reiterato con la memoria, in ordine all affermazione di responsabilità non risulta proposto in appello e risulta anche manifestamente infondato alla luce della precisa ricostruzione dei fatti contenuta a p. 2 della motivazione;
ritenuto che il secondo motivo che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod.pen. è reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate giudice di appello con argomenti esposti a p.4 della impugnata sentenza;
ritenuto che analogamente reiterativo appare il motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo il giudice di appello indicato le ragioni del dini a p.4 della motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
*1.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, al pagamento delle .spes processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023
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Il Presidente