Ricorso inammissibile in Cassazione: il divieto di ripetere le stesse argomentazioni
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice occasione per ridiscutere l’intera vicenda. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale: se il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, il risultato sarà quasi certamente una declaratoria di ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché.
Il Contesto del Caso: Un Appello Respinto
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi principali del ricorso erano due:
1. La presunta violazione del principio di correlazione tra l’accusa formulata e la sentenza di condanna.
2. Una motivazione ritenuta carente e illogica riguardo l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
L’imputato, in sostanza, contestava sia un vizio procedurale legato alla formulazione dell’accusa, sia un vizio sostanziale relativo alla valutazione della sua precedente condotta criminale ai fini della pena.
L’analisi della Corte: Perché il ricorso è inammissibile?
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta e si basa su un principio consolidato: il ricorso per cassazione non può essere una fotocopia dei motivi d’appello.
La Mera Reiterazione dei Motivi
Il punto centrale della decisione è che entrambi i motivi di ricorso erano ‘meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello’. La Corte ha rilevato che il ricorrente non ha introdotto nuovi argomenti o specifiche critiche alla sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporre le stesse questioni che la Corte d’Appello aveva già esaminato e motivatamente respinto. Questo comportamento processuale non è consentito, poiché trasforma la Cassazione in un terzo grado di merito, ruolo che non le compete.
La Correlazione tra Accusa e Sentenza
In riferimento al primo motivo, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già chiarito che la diversa indicazione del tempus commissi delicti (la data del reato) era un semplice errore materiale che non aveva compromesso in alcun modo l’identificazione del fatto per cui si procedeva. Pertanto, il principio di correlazione non era stato violato.
La Valutazione sulla Recidiva
Anche sul secondo punto, la Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione logica e adeguata. I giudici di secondo grado avevano giustificato l’applicazione della recidiva sulla base dei precedenti non risalenti del ricorrente e delle modalità della sua condotta, da cui si desumeva una maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale. Riproporre la stessa lamentela senza criticare specificamente questo ragionamento rende il motivo del ricorso inammissibile.
Le motivazioni della decisione sul ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha fondato la propria decisione su un orientamento giurisprudenziale stabile. I motivi di ricorso in Cassazione devono avere un grado di specificità tale da confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Non basta dissentire dalla decisione; è necessario individuare con precisione le presunte violazioni di legge o i vizi logici nel ragionamento del giudice d’appello. Quando un ricorso si limita a riproporre le argomentazioni del precedente grado di giudizio, dimostra di non aver colto (o di ignorare volontariamente) la ratio decidendi della sentenza che intende contestare, rendendo di fatto inutile l’esame da parte della Corte.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione importante per chiunque intenda affrontare un procedimento penale. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni. È indispensabile che il ricorso articoli critiche nuove, specifiche e pertinenti contro la sentenza di secondo grado. La semplice riproposizione dei motivi d’appello non solo è inefficace, ma comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie, dove il ricorrente è stato condannato al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. La strategia difensiva deve evolversi a ogni grado di giudizio, adattandosi alle motivazioni delle sentenze emesse.
È possibile presentare in Cassazione gli stessi motivi di ricorso già respinti in Appello?
No, non è possibile. Se il ricorso si limita a essere una mera reiterazione delle doglianze già dedotte e respinte in appello, senza introdurre nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata, viene dichiarato inammissibile.
Un errore sulla data del reato nel capo d’imputazione rende sempre nulla la sentenza?
Non necessariamente. Secondo la decisione in esame, se l’errore sulla data è un mero errore materiale che non impedisce la chiara individuazione del fatto storico per cui si procede, non si verifica una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 753 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 753 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge processuale per inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, nonché il secondo motivo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e processuale e del vizio di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all’applicazione della recidiva, sono entrambi non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 26060801) e ivi puntualmente disattese, con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove si esclude che la diversa indicazione del tempus commissi delicti nel capo d’imputazione incida negativamente sulla correlazione tra imputazione e sentenza quando ciò non osti all’individuazione del fatto per cui si procede, attesa la evidente e richiamata ricorrenza di un mero errore materiale, per come emergente dagli atti acquisiti sulla base del rito prescelto – Sez. 3, n. 22146 del 31/01/2017, C., Rv. 270506-01; Sez. 5, n. 24446 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 276635-01 – nonché pagg. 5-6 sui non risalenti precedenti del ricorrente e sulle modalità della condotta, dai quali desumere la maggior riprovevolezza del fatto rispetto ai precedenti commessi, nonché la maggior pericolosità del ricorrente in relazione a nuovi delitti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.