Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve prestare molta attenzione alla natura dei motivi che presenta. L’ordinanza n. 43951 del 2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile se si tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Sassari. L’imputato, attraverso i suoi motivi di ricorso, non contestava errori di diritto o vizi procedurali della sentenza impugnata, ma proponeva una rilettura alternativa delle prove e dei fatti già ampiamente discussi e valutati nei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare il merito della vicenda, sostituendo la propria valutazione a quella dei giudici che lo avevano condannato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che i motivi addotti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Differenza tra Merito e Legittimità nel Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su una distinzione cardine del nostro ordinamento processuale: quella tra il giudizio di merito e il sindacato di legittimità.
I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito di analizzare i fatti, valutare le prove (le cosiddette “fonti probatorie”) e decidere sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato. Questo è il giudizio di “merito”.
La Corte di Cassazione, invece, svolge un “sindacato di legittimità”. Il suo ruolo non è quello di stabilire se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro, né di valutare se un testimone sia più o meno credibile. Il suo compito è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, l’ordinanza evidenzia che i motivi del ricorrente erano interamente focalizzati su argomentazioni di merito, cercando di prefigurare una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”. Questo tentativo è estraneo al perimetro del giudizio di Cassazione. I giudici hanno inoltre specificato che la Corte d’Appello aveva già adeguatamente esaminato e respinto le censure dell’imputato con corretti argomenti giuridici, come risultava dalle pagine 17-21 della sentenza di secondo grado.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve come un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Focalizzazione sui Vizi di Legittimità: Un ricorso per essere ammissibile deve concentrarsi esclusivamente su presunti errori nell’applicazione della legge o su vizi logici della motivazione, non sulla ricostruzione dei fatti.
2. Conseguenze Economiche: La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo il rigetto della domanda, ma anche la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a 3.000 euro.
3. Definitività della Condanna: Con l’inammissibilità del ricorso, la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile, con tutte le conseguenze che ne derivano.
In sintesi, la decisione ribadisce che la Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” dei fatti, ma il custode della corretta applicazione del diritto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati dal ricorrente erano argomentazioni di merito, volte a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze del giudice di legittimità.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo o proporre una rilettura delle fonti di prova alternativa a quella dei giudici di merito. Il suo compito è limitato a un controllo sulla corretta applicazione della legge (sindacato di legittimità).
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43951 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43951 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PLOAGHE il 23/01/1967
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che tali motivi declinano argomentazioni di merito, volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; in ogni caso i profili di censura segnalati nell’appello risultano adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 17-21 in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il reato contestato);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3,1 4 10/2024.