Ricorso Inammissibile: La Cassazione e le Questioni di Fatto
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 46504/2024 offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato nel nostro sistema giudiziario. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione, non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti.
I Fatti del Caso: L’Appello Contro la Decisione di Merito
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente ha cercato di contestare la decisione dei giudici di secondo grado, portando la questione davanti alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, i motivi addotti a sostegno del ricorso non vertevano su presunti errori di diritto o vizi procedurali, bensì su aspetti fattuali della vicenda.
Il Principio di Diritto: Perché il Ricorso Inammissibile è Stato Dichiarato?
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, ha rilevato che le questioni sollevate erano di “mero fatto”. Questo significa che l’appellante stava, in sostanza, chiedendo alla Suprema Corte di riesaminare le prove e di dare una valutazione diversa da quella già fornita dai giudici di primo e secondo grado. La Corte ha sottolineato che tali questioni erano già state “adeguatamente affrontate e risolte in senso conforme dai giudici di primo grado” e che il ricorso non evidenziava alcun vizio di “manifesta illogicità o contraddittorietà” nella sentenza impugnata. È questo il fulcro che porta alla dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma perentoria. La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile proprio perché tentava di ottenere una nuova valutazione del merito della causa, un compito che esula dalle competenze della Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte è quello di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non di sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove. La mancanza di critiche specifiche su errori di diritto o su palesi vizi logici nella motivazione ha reso inevitabile la condanna del ricorrente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere fondato su solidi motivi di diritto e non può essere utilizzato come un tentativo per ottenere una terza revisione dei fatti di causa. La distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità rimane un cardine invalicabile del nostro ordinamento processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando propone questioni di mero fatto già adeguatamente affrontate e risolte dai giudici di merito, senza evidenziare vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà nella sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘questioni di mero fatto’?
Si tratta di questioni che riguardano la ricostruzione degli eventi e la valutazione delle prove. La loro analisi è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado, mentre la Corte di Cassazione si occupa solo della corretta applicazione della legge (questioni di diritto).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a titolo sanzionatorio in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46504 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46504 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 06/05/1989
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorrente propone questioni di mero fatto, già adeguatamente affrontate e risolte in senso conforme dai giudici di primo grado (C.d.A. pg.5/7), senza evidenziare vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere es COGNOME sore
La Presente