Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40285 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40285 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto in punto di accertamento della responsabilità, risulta privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativo in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quell adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, COGNOME, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01);
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la portata delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e la presenza di espliciti riscontri al narrato (si vedano pagg. 3 e seg. dove è stata valorizzata la reale portata della operazione negoziale intercorsa tra il ricorrente e i gestori e soci della RAGIONE_SOCIALE, con particolare riferimento alla attendibilità dei dichiaranti come riscontrato dagli assegni circolari e dal loro transito e l’irrilevanza della situazion del COGNOME quanto alla dedizione dello stesso a reati fallimentari, in presenza di un sinallagma negoziale tutto a favore del ricorrente);
considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità, in quanto basata sulle dichiarazioni della persona offesa e sull’esito della attività ulteriore posta in essere dalla Corte di appello, sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’ 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correla congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
osservato che il motivo aggiunto presentato (che sostanzialmente reitera le censure già introdotte con il ricorso principale) appare a sua volta generico e non consentito in quanto totalmente reiterativo del motivo di appello;
che l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non p essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a qu ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vi connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evita surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850-01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 275158-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 4 novembre 2025.