Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Rivalutazione del Merito
Quando si impugna una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo sindacato. Un errore comune è presentare un ricorso inammissibile, ovvero un atto che, per come è formulato, non può nemmeno essere esaminato nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio, ribadendo che non è possibile chiedere ai giudici di legittimità di comportarsi come un tribunale di terzo grado per rivalutare i fatti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la contestazione della correttezza e logicità della motivazione posta a fondamento della sua dichiarazione di responsabilità. In sostanza, il ricorrente non era d’accordo con il modo in cui i giudici di secondo grado avevano interpretato le prove e ricostruito i fatti.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato l’atto, lo ha dichiarato prontamente inammissibile. I giudici hanno evidenziato come il ricorso fosse completamente privo di ‘concreta specificità’. Invece di individuare precisi vizi di legge o errori logici manifesti nella sentenza impugnata, l’atto si limitava a proporre una visione alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle prove.
Inoltre, la Corte ha sottolineato un aspetto cruciale: le argomentazioni difensive presentate nel ricorso erano una mera riproduzione di quelle già ampiamente esaminate e respinte, con motivazioni logiche e giuridicamente corrette, dalla Corte d’Appello. Questo tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul merito della questione è estraneo alle funzioni della Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire l’accaduto.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state nette e lineari. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché:
1. Mancanza di Specificità: Non indicava in modo puntuale e specifico quali fossero gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza d’appello, limitandosi a una critica generica.
2. Tentativo di Rivalutazione del Merito: Il ricorrente chiedeva, di fatto, alla Cassazione di sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici dei precedenti gradi, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
3. Ripetitività delle Doglianze: Gli argomenti erano gli stessi già disattesi dalla Corte d’Appello, senza che venissero sollevati nuovi e pertinenti profili di illegittimità della decisione.
Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto il ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che deve attaccare la sentenza per vizi di legittimità, non per contestare il merito della decisione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione individui con precisione gli errori di diritto commessi dal giudice precedente, argomentando in modo puntuale e non limitandosi a riproporre le stesse tesi difensive. In caso contrario, l’esito sarà non solo il rigetto dell’istanza, ma anche l’imposizione di significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di concreta specificità, tendeva a una non permessa rivalutazione delle prove e si limitava a riproporre le stesse doglianze difensive già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di concreta specificità’?
Significa che l’impugnazione non individua errori specifici di diritto o vizi logici evidenti nella sentenza contestata, ma si limita a una critica generica della decisione, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Sulla base di questo provvedimento, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4954 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivaz posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e t prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione d mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estr sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisam di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corre argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in sede (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
ricorrente al pagamento delle spese
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.