Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che la genericità dei motivi conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo insieme l’ordinanza n. 1631 del 2024 della Settima Sezione Penale per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato, attraverso i suoi legali, aveva impugnato la decisione contestando tre aspetti principali:
1. La sua responsabilità penale.
2. L’eccessività del trattamento sanzionatorio applicato.
3. Il mancato esame della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis del codice penale.
Il ricorso è stato quindi sottoposto al vaglio di legittimità della Corte di Cassazione.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti manifestamente infondati. La decisione finale è stata quella di dichiarare il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, i motivi addotti non superavano il necessario vaglio di ammissibilità perché mancavano di un elemento fondamentale: la specificità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione netta e precisa della natura dei motivi di ricorso. Questi sono stati giudicati come “mere doglianze in punto di fatto”, prive della necessaria specificità richiesta per un giudizio di legittimità. In sostanza, il ricorrente non ha sollevato questioni sulla corretta applicazione della legge, ma si è limitato a riproporre le stesse critiche sulla valutazione dei fatti già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito (la Corte d’Appello).
La Cassazione ha osservato che i motivi erano “meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito”. Questo comportamento processuale non è consentito nel giudizio di Cassazione, il cui scopo non è riesaminare i fatti, ma assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali, indicando chiaramente le norme di legge che si assumono violate e le ragioni di tale violazione. Limitarsi a ripetere le argomentazioni già sconfitte nei gradi di merito equivale a presentare un ricorso generico, destinato all’inammissibilità.
La conseguenza pratica per il ricorrente non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici: il pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Un monito, dunque, sull’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano privi di specificità e si limitavano a riproporre censure di fatto già valutate e respinte in modo corretto dalla Corte d’Appello.
Quali erano i motivi del ricorso originale?
Il ricorrente contestava la sua responsabilità penale, l’eccessività della sanzione e il mancato esame della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1631 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1631 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAORSO il 27/08/1954
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso che contestano la responsabilità di COGNOME, l’ecces del trattamento sanzionatorio e l’omesso esame della causa di non punibilità di cui all’art. bis cod. pen., oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di spe perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese co corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagg. 3-14).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/09/2023