Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce l’Importanza della Specificità dei Motivi
Un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo insormontabile nel percorso processuale, impedendo al giudice di entrare nel merito della questione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i criteri che portano a tale declaratoria, sottolineando come la genericità e la mera ripetizione di argomenti già esaminati non costituiscano motivi validi per un’impugnazione. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di specificità richiesti dalla legge.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa dell’imputata lamentava una presunta violazione delle norme procedurali relative al riconoscimento della stessa quale autrice del reato. In particolare, si contestava l’irrilevanza attribuita dalla Corte di merito alla mancata indicazione, da parte di un sovraintendente, delle specifiche modalità con cui era avvenuto il riconoscimento. La difesa sosteneva che tale omissione inficiasse la validità della prova.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso presentato dall’imputata inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione chiude definitivamente la vicenda, senza un esame nel merito delle censure sollevate.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha fondato la sua decisione su argomentazioni nette e precise. In primo luogo, il motivo di ricorso è stato giudicato privo di specificità. Non si trattava di una critica puntuale alla sentenza impugnata, ma di una mera riproposizione di censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, con argomenti logici e giuridicamente corretti, aveva già chiarito la questione.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la sentenza di secondo grado avesse già spiegato l’irrilevanza della mancata descrizione delle modalità di riconoscimento da parte del singolo sovraintendente. Il riconoscimento, infatti, era stato effettuato da altri colleghi e risultava da un’annotazione di servizio regolarmente acquisita al processo con il consenso delle parti. Fattore ancora più decisivo, l’identificazione dell’imputata era già stata corroborata dalla dichiarazione della persona offesa, resa nell’immediatezza dei fatti. Pertanto, la presunta lacuna procedurale sollevata dalla difesa non aveva alcun impatto sulla solidità del quadro probatorio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già discusse nei gradi di merito. Per essere ammissibile, deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione impugnata, offrendo nuovi spunti di riflessione e non limitandosi a riproporre le stesse doglianze. La mancanza di specificità trasforma l’impugnazione in un atto puramente dilatorio, che il sistema sanziona non solo con la declaratoria di inammissibilità, ma anche con la condanna al pagamento delle spese e di un’ammenda, come avvenuto nel caso di specie. La lezione è chiara: la precisione e la novità delle argomentazioni sono requisiti imprescindibili per accedere al giudizio di legittimità.
Cosa rende un ricorso alla Corte di Cassazione inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile se è privo di specificità, ovvero se non indica in modo chiaro e preciso le ragioni della contestazione, e se si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti dalla corte precedente senza individuare specifici errori nel suo ragionamento.
Un’identificazione può essere valida anche se le modalità non sono formalmente dettagliate da un testimone?
Sì, la Corte ha ritenuto l’identificazione valida perché, oltre ad essere documentata in atti processuali acquisiti con il consenso delle parti, era stata soprattutto corroborata (cioè rafforzata) dalla testimonianza della persona offesa resa subito dopo il fatto, rendendo secondaria la mancata descrizione formale da parte di un operante.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRESCIA il 10/12/1968
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 213 cod. proc. pen., è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 sull’irrilevanza della mancata indicazione da parte del sovraintendente Sundas delle modalità di riconoscimento in quanto operato dai colleghi e risultante da un’annotazione acquisita con il consenso delle parti, fermo restando che il riconoscimento dell’imputato quale autore del reato era stato già corroborato dalla persona offesa nell’immediatezza dei fatti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
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