Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più severi nel processo penale davanti alla Corte di Cassazione. Significa che l’impugnazione non viene neppure esaminata nel merito, con conseguenze significative per il condannato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio delle ragioni che portano a tale declaratoria e delle implicazioni pratiche, inclusa la condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato una serie di censure contro la decisione dei giudici di secondo grado, sperando di ottenere un annullamento della condanna. Inoltre, nel suo ricorso, aveva avanzato una richiesta per l’applicazione di sanzioni sostitutive alla pena detentiva.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un livello preliminare, ovvero alla valutazione dei requisiti formali e sostanziali del ricorso stesso. La Corte ha individuato due principali difetti che hanno reso l’impugnazione non meritevole di essere discussa.
Censure Ripetitive e Istanza Generica
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiedeva nel fatto che le censure proposte dal ricorrente erano una mera riproduzione di argomenti già presentati, vagliati e respinti con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge. Ripetere argomenti già disattesi senza introdurre nuovi profili di legittimità rende il ricorso superfluo e, quindi, inammissibile.
In secondo luogo, la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive è stata giudicata troppo generica. Il ricorrente non aveva illustrato in modo specifico le ragioni per cui riteneva di possedere i presupposti per beneficiare di tali misure alternative, limitandosi a una semplice richiesta. La legge, invece, esige che tali istanze siano adeguatamente motivate.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati della procedura penale. L’inammissibilità del ricorso è una sanzione processuale per chi abusa dello strumento dell’impugnazione, presentando atti che non hanno reali possibilità di accoglimento perché privi di novità o specificità. La Corte ha inoltre colto l’occasione per chiarire un importante aspetto legato alla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) in materia di pene sostitutive. Citando un precedente, ha affermato che la possibilità di richiedere tali pene non si esaurisce con il giudizio di cassazione. Il condannato, infatti, potrà presentare un’istanza direttamente al giudice dell’esecuzione entro trenta giorni dalla data in cui la sentenza diventerà irrevocabile, cioè definitiva. Questa precisazione offre una via d’uscita procedurale al condannato, nonostante l’esito negativo del ricorso.
Le Conclusioni
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono nette. Proporre un ricorso per cassazione meramente ripetitivo è una strategia processuale controproducente. Non solo non porta all’annullamento della sentenza, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende. La decisione riafferma l’importanza di redigere ricorsi specifici, critici e focalizzati su vizi di legittimità, evitando di trasformare la Cassazione in un’ulteriore sede di merito. Infine, il provvedimento offre un’utile guida sull’applicazione delle norme transitorie della Riforma Cartabia, garantendo che le nuove opportunità sanzionatorie possano essere colte anche dopo la chiusura del processo di cognizione.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi principali: primo, perché le censure erano una mera riproduzione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello; secondo, perché la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive era stata formulata in modo generico, senza illustrare le ragioni a sostegno.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché si è ritenuto che abbia proposto il ricorso con colpa.
È ancora possibile chiedere le sanzioni sostitutive dopo che un ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Sì. La Corte ha chiarito che, in base alla normativa transitoria della Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), il condannato ha la possibilità di presentare un’istanza per l’applicazione delle pene sostitutive direttamente al giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dalla data in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4410 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4410  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, concernenti il giudizio di responsabilità per il reato ascritto, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 2 della sentenza impugnata);
considerato che la richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva è stata declinata in modo generico, non illustrando le ragioni della sussistenza dei presupposti richiesti per l’invocata sostituzione;
considerato, ad ogni modo, che questa Corte ha affermato che «ai fini dell’applicabilità della norma transitoria di cui all’art. 95 D.Igs 150/2022, l pronuncia del dispositivo della sentenza di condanna in secondo grado, ancorché ci sia ancora da redigere la motivazione, determina la pendenza del procedimento innanzi la Corte di cassazione e, quindi, la possibilità per il condannato di presentare istanza di applicazione delle pene sostitutive al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., entro trenta giorni dalla data di irrevocabilit della sentenza» (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228 – 01);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023