Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi e Conseguenze
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il massimo rigore tecnico e giuridico. Ma cosa succede quando l’atto presentato non rispetta i criteri previsti dalla legge? La risposta è una pronuncia di ricorso inammissibile, una decisione che non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Analizziamo un’ordinanza della Corte di Cassazione che illustra perfettamente questo scenario.
I Fatti del Procedimento
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’individuo, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte di Cassazione. Il procedimento si è concluso con un’ordinanza emessa dalla Settima Sezione Penale, che ha definito l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto l’avviso delle parti e ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha emesso una decisione netta e perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa pronuncia ha un significato procedurale cruciale. Dichiarare l’inammissibilità significa che i giudici non sono entrati nel vivo della questione, non hanno valutato se le doglianze del ricorrente fossero fondate o meno. La decisione si è fermata a un livello preliminare, avendo riscontrato un vizio che ha impedito alla Corte di procedere oltre. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è divenuta definitiva.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, nella pratica processuale penale, le cause possono essere molteplici. Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, per vizi di forma, per la presentazione fuori dai termini di legge, per la mancanza di motivi specifici richiesti dal codice di procedura o perché le censure sollevate mirano a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, è giudice di diritto e non può riesaminare le prove come se fosse un terzo grado di merito. La decisione di sanzionare il ricorrente con una somma di denaro, oltre alle spese, suggerisce che i motivi del ricorso sono stati ritenuti manifestamente infondati o proposti per colpa grave.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche per il ricorrente sono state severe. La Corte non si è limitata a respingere l’impugnazione, ma ha condannato l’imputato a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Pagamento delle spese processuali: Come avviene di norma per la parte soccombente, il ricorrente è stato obbligato a farsi carico dei costi del procedimento.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle ammende: È stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa misura non ha natura risarcitoria, ma sanzionatoria e deflattiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Questa ordinanza funge da chiaro monito sull’importanza di redigere ricorsi per Cassazione con la massima perizia, consapevolezza dei limiti del giudizio di legittimità e fondatezza giuridica, al fine di evitare non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori e onerose sanzioni economiche.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione sollevata dal ricorrente perché l’atto di impugnazione presenta vizi formali o sostanziali (es. è presentato fuori termine o non contiene i motivi specifici richiesti dalla legge). La sentenza impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende come sanzione per aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti necessari.
Cos’è la Cassa delle ammende e perché il ricorrente deve versarle una somma?
La Cassa delle ammende è un ente pubblico che utilizza i fondi raccolti, principalmente da sanzioni pecuniarie processuali, per finanziare progetti di reinserimento sociale dei detenuti. Il versamento ha una funzione sanzionatoria e serve a disincentivare la presentazione di ricorsi temerari o manifestamente infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28286 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28286 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 16/04/1962
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il ricorrente
in ordine ai reati di cui agli artt. 648, 476, 61, n. 2), cod. pen.;
Considerato che il primo motivo e il secondo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla condanna per il reato di cui all’art. 476
cod. pen. è denunzia l’inutilizzabilità della testimonianza del teste COGNOME – risultano manifestamente infondati non confrontandosi con la motivazione della
sentenza impugnata che alle pag.4 e 5 della sentenza impugnata ha chiarito la piena utilizzabilità della testimonianza con il richiamo della giurisprudenza di
questa Corte.
Considerato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta la mancata capacità decettiva dei prodotti contestati – è manifestamente infondato
alla luce della plurima giurisprudenza richiamata dalla sentenza di questa Corte in cui chiarisce la nozione di contraffazione nel caso di marchi regolarmente
registrati.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il GLYPH igliere estensore
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Il Presidente