Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28269 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28269 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 01/01/1958
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli
artt. 81 cpv., cod. pen., 216, comma 1, nn. 1) e 2), 219, comma 2, n. 1), 220,
R.D. 267/1942;
Considerato che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione, violazione di legge ed inosservanza di norma processuale in
relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti – è manifestamente
infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti
per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati
negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l’onere argomentativo del giudice è
adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata); infine
il giudizio di equivalenza tra le circostanze, motivato con argomentazione priva di vizi, veniva giustificato in ragione della omessa tenuta della contabilità nonché
dell’assenza di elementi concreti idonei a ritenere che la condotta omissiva fraudolenta avesse inciso in modo particolarmente tenue sulle ragioni dei terzi.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025 Il s iere stensore
Il Presidente