Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21141 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21141 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 10/05/1981
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOMECOGNOME
Letto che il primo motivo -con cui il ricorrente deduce l’illogicità e la
Ritenuto contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il
delitto di rapina nella forma del concorso anomalo- ed il secondo motivo – con cui si lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di favoreggiamento
personale – sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già dedotte nell’atto di appello e ritenute infondate dalla Corte di merito
con motivazione scevra da manifesta illogicità che richiama puntualmente i dati fattuali contenuti agli atti e li valuta in modo congiunto ritenendo così provato i
previo accordo dell’imputato alla condotta furtiva del complice COGNOME, degenerata in rapina.
che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente contesta la
Ritenuto violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza
attenuante della lieve entità, oggetto della pronuncia additiva della Corte
Costituzionale n. 86/2024, è indeducibile in questa sede poiché questione non proposta nelle conclusioni rassegnate avanti il giudice di appello. Non è infatti deducibile con ricorso per cassazione l’omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento di tale diminuente,ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata nel secondo grado di giudizio con motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (in tal senso anche Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025
La Presidente