Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13657 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13657 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici, costituiti da mer doglianze in punto di fatto e, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura, in meri
alla ricostruzione dei fatti posti a fondamento del giudizio di responsabilità e al diniego circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti
giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della
cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025
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