Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opzione sempre percorribile. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo un’ordinanza della Corte di Cassazione che illustra perfettamente questa situazione, chiarendo i rischi di un’impugnazione presentata senza i presupposti di legge.
I Fatti del Procedimento
L’ordinanza in esame trae origine dal ricorso presentato da una persona avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 2 ottobre 2024. Il testo del provvedimento della Cassazione è molto sintetico e non entra nel dettaglio dei fatti che hanno portato alla condanna nei gradi di merito. Si concentra esclusivamente sulla valutazione processuale del ricorso presentato.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, riunitasi in camera di consiglio il 21 marzo 2025, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta e immediata di questa decisione è stata duplice:
1. La sentenza della Corte d’Appello di Torino è diventata definitiva.
2. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria è una conseguenza tipica prevista dal codice di procedura penale in questi casi. In via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso deve basarsi su precisi vizi di legge (violazione di legge o vizio di motivazione) e non può limitarsi a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
* Presentazione fuori termine: L’impugnazione deve essere depositata entro i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Vizi di forma: L’atto deve rispettare determinati requisiti formali, a pena di inammissibilità.
* Proposizione da parte di un soggetto non legittimato: Solo le parti aventi diritto possono presentare ricorso.
La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre un’importante lezione pratica: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, riservato a censure di legittimità e non a un riesame del merito della vicenda. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è un esito neutro; al contrario, comporta la definitiva cristallizzazione della condanna e l’applicazione di una sanzione economica che può essere anche significativa. Pertanto, è fondamentale che la decisione di impugnare una sentenza in Cassazione sia preceduta da un’attenta e scrupolosa analisi da parte di un legale esperto, per valutare la reale sussistenza dei presupposti di legge ed evitare conseguenze pregiudizievoli per l’assistito.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene generalmente condannato al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza validi motivi di diritto.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa condanna è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per i casi di ricorso inammissibile. Ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che intasano il sistema giudiziario.
L’ordinanza spiega i motivi specifici per cui il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
No, il testo dell’ordinanza fornito è sintetico e si limita a dichiarare l’inammissibilità e a statuire la condanna alla sanzione pecuniaria, senza entrare nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato a tale decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13657 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13657 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ASTI il 12/07/1990
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici, costituiti da mer doglianze in punto di fatto e, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura, in meri
alla ricostruzione dei fatti posti a fondamento del giudizio di responsabilità e al diniego circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti
giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della
cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025
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