Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23542 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23542 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LATRONICO il 24/06/1952 parte offesa nel procedimento
IGNOTI
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOMECOGNOME COGNOME
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che il proposto ricorso avverso l’ordinanza con la quale il giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, rigettata l’opposizione della persona offesa odierna ricorrente ha disposto l’archiviazione del procedimento, è
inammissibile, essendo l’impugnazione prevista solo nei confronti dell’ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall’art. 409, comma
6, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, COGNOME, Rv. 270676), che, nel caso in esame, non sussistono.
Rilevato, altresì, che il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge
perché l’ordinanza impugnata sarebbe stata emessa da giudice ricusato, con motivi che, parimenti, esulano dall’ambito dei vizi denunciabili.
Ritenuto che tali conclusioni non sono superabili per effetto delle prodotte di note di udienza, travolte dalla inammissibilità genetica del ricorso.
Considerato che alla inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano perché proposta avverso provvedimento non impugnabile, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025