Ricorso inammissibile: L’Importanza della Difesa Tecnica in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito due principi fondamentali del nostro sistema processuale penale, che possono portare a dichiarare un ricorso inammissibile. Il caso analizzato offre spunti cruciali sull’obbligatorietà del patrocinio di un avvocato cassazionista e sugli effetti preclusivi del cosiddetto ‘concordato in appello’. Comprendere queste regole è essenziale per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento giudiziario.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Presentato Personalmente
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La particolarità del caso risiede in due elementi chiave. In primo luogo, l’imputato ha deciso di presentare il ricorso personalmente, senza avvalersi dell’assistenza di un difensore iscritto all’apposito albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. In secondo luogo, la sentenza impugnata era stata emessa a seguito di un ‘concordato in appello’ ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, una sorta di patteggiamento sui motivi di appello.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti, che evidenziano errori procedurali insuperabili.
La Necessità del Difensore Cassazionista
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella violazione dell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, salvo eccezioni non pertinenti al caso, il ricorso in Cassazione debba essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale. La Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata implicitamente dal ricorrente, affermando che richiedere una rappresentanza tecnica specializzata per il giudizio di legittimità rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore e non limita le facoltà difensive, ma ne garantisce l’effettività in un contesto di elevata complessità tecnica.
Gli Effetti del ‘Concordato in Appello’
Il secondo, e altrettanto decisivo, motivo riguarda la natura della sentenza impugnata. La Corte ha sottolineato che l’adesione a un concordato in appello implica una rinuncia a sollevare, nel successivo giudizio di Cassazione, qualsiasi altra doglianza. L’accordo tra le parti cristallizza la situazione, precludendo ulteriori ricorsi, salvo casi eccezionali e gravi come l’applicazione di una pena illegale o vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo. Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato alcuna di queste eccezioni.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La motivazione della Corte si basa su una logica di efficienza e correttezza processuale. La regola che impone un difensore specializzato serve a filtrare i ricorsi, assicurando che solo questioni di legittimità fondate e tecnicamente ben formulate giungano all’esame della Suprema Corte. Questo garantisce la funzione nomofilattica della Cassazione, ovvero quella di assicurare l’uniforme interpretazione della legge.
Allo stesso tempo, la preclusione derivante dal concordato in appello è la logica conseguenza di un accordo tra le parti. Se le parti scelgono di definire consensualmente il processo in appello, rinunciando ai rispettivi motivi, non possono poi rimettere in discussione tale accordo in una sede successiva, se non per vizi genetici dell’accordo stesso.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per i Cittadini
L’ordinanza offre due lezioni pratiche di fondamentale importanza. La prima è che il giudizio in Corte di Cassazione non è un’arena accessibile al ‘fai-da-te’: è indispensabile e obbligatorio affidarsi a un avvocato cassazionista. Tentare di agire personalmente conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La seconda lezione è che il ‘concordato in appello’, pur essendo uno strumento utile per definire il processo, comporta una rinuncia significativa al diritto di impugnazione. È una scelta che va ponderata attentamente con il proprio legale. Infine, la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, non è una punizione per aver avuto torto nel merito, ma la conseguenza diretta dell’aver avviato un’impugnazione in modo proceduralmente errato e senza giustificazioni.
Posso presentare un ricorso in Cassazione personalmente senza un avvocato?
No. L’ordinanza chiarisce che il ricorso in Cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all’albo speciale, come previsto dall’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale.
Se accetto un ‘concordato in appello’, posso comunque fare ricorso in Cassazione?
Generalmente no. L’accordo tra le parti sui punti concordati implica la rinuncia a presentare ulteriori doglianze nel successivo giudizio di Cassazione. Le uniche eccezioni riguardano casi gravi come l’irrogazione di una pena illegale o vizi nella formazione della volontà di accordo, non riscontrati in questo caso.
Cosa succede se il mio ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27556 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27556 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
tg -ato avviso alle parti
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, sia perché proposto personalmente dall’interessato senza il patrocinio di un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, dovendosi ritenere manifestamente infondata la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen – in relazione agli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011); sia perché, riguardando il ricorso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis proc. pen, l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinLncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/04/2024.