Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione su Appelli Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È necessario articolare motivi specifici e pertinenti che critichino la logica giuridica della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che un ricorso inammissibile è tale quando si limita a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte, senza aggiungere nuovi profili di censura. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Sentenza della Corte di Firenze
Il caso trae origine dai ricorsi presentati da due individui avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. I ricorrenti, attraverso i loro difensori, hanno proposto appello alla Suprema Corte di Cassazione, cercando di ribaltare la decisione di secondo grado.
Il nucleo della questione non risiedeva tanto nei fatti materiali alla base della condanna, quanto nella modalità con cui l’appello è stato strutturato e presentato alla Corte Suprema.
La Decisione della Corte: la dichiarazione di un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La ragione di tale drastica decisione risiede nel fatto che i ricorsi erano “meramente riproduttivi” di profili di censura già ampiamente vagliati e disattesi dai giudici di merito.
In altre parole, gli appellanti non hanno sollevato nuove critiche specifiche contro la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, ma si sono limitati a ripetere le stesse argomentazioni difensive già presentate e giudicate infondate nel precedente grado di giudizio. Questo approccio rende il ricorso inammissibile per carenza di specificità e novità dei motivi.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una valutazione precisa del lavoro svolto dai giudici di merito. Secondo l’ordinanza, le argomentazioni della Corte d’Appello erano:
* Giuridicamente corrette: Applicavano correttamente le norme di legge.
* Puntuali: Rispondevano in modo preciso a ogni doglianza difensiva.
* Coerenti: La motivazione era logica e non presentava contraddizioni interne.
* Immuni da manifeste incongruenze logiche: Il ragionamento seguito era solido e ben fondato sugli elementi processuali acquisiti.
La Corte ha specificato che questa valutazione si estendeva a tutti gli aspetti contestati, incluse le posizioni dei ricorrenti in merito alla recidiva, alle circostanze generiche negate e alla misura della pena inflitta. Dato che il ricorso non ha evidenziato vizi specifici nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporlo, è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per i ricorrenti. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte li ha condannati al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma di tremila Euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare e contestare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Riproporre semplicemente le stesse difese è una strategia destinata al fallimento e comporta ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto ‘meramente riproduttivo’, ovvero si limitava a ripetere le stesse argomentazioni e censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza presentare nuovi e specifici motivi di critica contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che le argomentazioni dei giudici di merito erano ‘giuridicamente corrette’ e ‘immuni da manifeste incongruenze logiche’?
Significa che la Corte di Cassazione ha verificato che la decisione della Corte d’Appello era ben motivata, basata su una corretta applicazione delle norme di legge e priva di contraddizioni o errori logici evidenti nel suo ragionamento.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9703 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9703 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 02/02/1967 NOME nato a CASORIA il 13/08/1953
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letti i ricorsi autonomamente proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell’interesse NOME COGNOME
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché meramente riproduttivi di profili di ce già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamen corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguar emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alle posizioni dei due ricorrenti in relazione alla recidiva rispettivamente ascritta, alle ge denegate per entrambi e alla misura della pena loro irrogata;
rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 61 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.