Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12343 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12343 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a RAGUSAil 17/12/1985
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME è inammissibile: il primo motivo integra una mera rivalutazione dei dati istruttori, come tale inammissibile atteso che l’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Quanto al vizio di manifesta illogicità ,d4L4L,~11A/4i AC Vso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico, ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Riguardo poi alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non si tiene conto che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l’attendibilità dei testimoni dell’accusar-non essendo l’inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza rnon possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., – come proposto in ricorso – ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame. Emerge poi anche in tal caso un discorso rivalutativo del merito (Sez. 1, Sentenza n. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
42207 del 20/10/2016 Ud. (dep. 15/09/2017 ) Rv. 271294 – 01). Riguardo infine al vizio di motivazione, e alla lamentata mancata considerazione e risposta rispetto al gravame protosto, non meglio illustrato ma solo genericamente evocato, né argomentato nella sua decisività, non si tiene conto del principio per cui On tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 – , n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 – 02
Il ricorso deve essere dichiarato quindi inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 02 2025
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Il Presidente