Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario formulare critiche precise e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19009/2024, ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi sollevati erano una semplice ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione di legittimità.
I Fatti Processuali e i Motivi del Ricorso
Una persona condannata dalla Corte d’Appello di Trieste ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due principali motivi.
Il primo motivo lamentava una presunta violazione dell’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che garantisce il diritto a un equo processo. La difesa sosteneva che le sue tesi non fossero state adeguatamente considerate.
Il secondo motivo denunciava un vizio di motivazione e la violazione degli articoli 530 e 533 del codice di procedura penale. In particolare, si contestava la mancanza di una motivazione adeguata da parte del giudice in relazione a uno specifico capo d’imputazione.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione di totale rigetto. L’analisi dei giudici di legittimità è stata netta e ha chiarito perché l’impugnazione non potesse superare il vaglio di ammissibilità.
La Ripetitività del Primo Motivo
Per quanto riguarda la presunta violazione dell’art. 6 CEDU, la Corte ha stabilito che il motivo era una mera riproduzione di censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice d’appello. La sentenza impugnata aveva fornito argomenti giuridici corretti, basandosi su prove concrete come filmati di videosorveglianza e l’inverosimiglianza della tesi difensiva alternativa. Il ricorso, invece, non presentava una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre le stesse questioni. Questo comportamento rende il ricorso inammissibile in sede di legittimità.
L’Infondatezza Manifesta del Secondo Motivo
Il secondo motivo è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La ragione è semplice e di natura processuale: la ricorrente si lamentava della mancanza di motivazione per un reato (identificato come Capo B) per il quale il tribunale di primo grado l’aveva già assolta. Non è logicamente possibile lamentare un’omessa motivazione su un’imputazione che si è già conclusa con un proscioglimento. Pertanto, la censura era priva di qualsiasi fondamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile in toto. I giudici hanno sottolineato che il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto già decise. È, invece, una sede di legittimità dove si controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. La presentazione di motivi generici o ripetitivi, che non si confrontano criticamente con la decisione contestata, non soddisfa i requisiti richiesti dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione della Cassazione comporta due conseguenze dirette per la ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un’impugnazione deve essere mirata, specifica e basata su critiche pertinenti alla decisione che si contesta. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative sanzioni economiche, confermando la necessità di un’attenta valutazione strategica prima di adire la Suprema Corte.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato inammissibile per genericità?
Un motivo di ricorso è considerato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dal giudice del merito, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
È possibile lamentare un vizio di motivazione per un reato dal quale si è stati assolti?
No, secondo la Corte, è manifestamente infondato lamentare un vizio di omessa motivazione in relazione a un’imputazione per la quale il tribunale ha già pronunciato una sentenza di assoluzione. Non essendoci una condanna, non può esserci un difetto di motivazione da censurare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19009 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 6 CEDU, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica dell argomentazioni poste a base della sentenza impugnata – si veda pag. 6 della sentenza impugnata ove, oltre alla querela, si evidenzia il filmato di videosorveglianza e la inverosonniglianza della tesi alternativa fornita dalla difesa;
considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. manifestamente infondato, poiché il tribunale aveva assolto il ricorrente in relazione al reato di cui al Capo B) di talché non è possibile ravvisare il vizio d omessa motivazione in relazione allo stesso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024
Il Consiglirre Estensore
Il Pre ente