Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Perché la Mera Ripetizione dei Motivi non Basta
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di Appello; è necessario dimostrare un vizio specifico, un errore di diritto o un’illogicità manifesta nella motivazione. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un punto fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una mera riproposizione di argomenti già discussi, senza una critica puntuale alla decisione impugnata. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava principalmente due vizi: l’illogicità della motivazione per travisamento delle prove e la violazione di legge. Al centro della questione vi era la valutazione della credibilità di due testimoni. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel non ritenere attendibile la ritrattazione di una testimone (la Testimone A) e, al contrario, nel considerare pienamente credibili le dichiarazioni di un’altra (la Testimone B).
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi presentati non fossero ammissibili perché riproducevano, di fatto, profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti con argomenti giuridicamente corretti dal giudice d’appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine del giudizio di legittimità. Vediamo i punti chiave della motivazione:
* Mancanza di Critica Specifica: Il ricorrente non ha sviluppato una critica puntuale e argomentata contro la motivazione della sentenza d’appello. Invece di evidenziare dove e perché il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse illogico o errato, si è limitato a riproporre la propria versione dei fatti e la propria interpretazione delle prove. Questo approccio trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, compito che non spetta alla Cassazione.
* Genericità dei Motivi: Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando non si confronta analiticamente con la sentenza che contesta. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse chiaramente spiegato (nelle pagine 2 e 3) le ragioni per cui la ritrattazione della Testimone A era stata giudicata inattendibile e, viceversa, perché le dichiarazioni della Testimone B erano state ritenute credibili. Il ricorso ha ignorato questa parte della motivazione, senza contestarla efficacemente.
* Conseguenze Economiche: A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole processuali.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, l’atto di impugnazione deve superare la semplice doglianza e articolarsi come una critica ragionata e specifica della decisione precedente. È necessario individuare i passaggi logici errati, le violazioni di legge precise o i travisamenti evidenti, spiegando in che modo questi vizi abbiano inficiato la correttezza della sentenza. La mera riproposizione delle proprie tesi difensive, senza un confronto serrato con le argomentazioni del giudice di merito, è una strategia destinata al fallimento, con l’ulteriore aggravio di costi e sanzioni.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se non contesta specificamente la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza una critica puntuale e argomentata.
Cosa significa che il ricorso non è “scandito da specifica critica analisi”?
Significa che l’atto di impugnazione non ha analizzato in modo dettagliato le argomentazioni della sentenza precedente per dimostrarne l’illogicità o l’errore giuridico. Si è limitato a ripetere le proprie tesi difensive, di fatto ignorando le ragioni fornite dal giudice nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso specifico ammonta a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11472 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11472 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta illogicità della motivazione per travisamento delle prove e la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non è consentito poiché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale dà conto dei motivi per i quali non ha ritenuto attendibile la ritrattazione di COGNOME NOME e ha viceversa ritenuto pienamente credibili le dichiarazioni rese da COGNOME NOME);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore