Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 76 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 76 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI INCARICO il DATA_NASCITA
NOME l’ordinanza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRMO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME NOME l’ordinanza in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Roma ha dichiar inammissibile un’istanza di revoca della confisca di somme di denaro disposta c sentenza del 5.4.2022;
Rilevato, in particolare, che la declaratoria di inammissibilità è stata ado sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzione ritenuto l’istanza dell’odierno ricorrente “mera riproposizione di una precedente uguale richiesta … basata sui medesimi elementi e sulle medesime valutazioni”, già rigettata da altra Sezione della medesima Corte d’Appello con ordinanza i data 27.10.2023;
Evidenziato che il ricorso si articola in due motivi: 1) il primo indica in pr le ragioni, secondo il difensore imputabili alla cancelleria del g dell’esecuzione, per cui sono stati effettivamente iscritti due procedimenti aventi ad oggetto lo stesso incidente di esecuzione e lamenta, in definitiva, che non siano stati riuniti dalla Corte d’Appello; 2) il secondo denuncia un vizio di motivazione del provvedimento impugnato, attinente sostanzialmente al fatto che i buoni postali confiscati appartenevano a soggetto estraneo al processo e che comunque l’estinzione del reato per morte del reo avrebbe dovuto inibire l’applicazione della misura di sicurezza;
Considerato, dunque, che il primo motivo di ricorso non confuta affatto la ragione per cui il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile il secondo incidente di esecuzione (in quanto “mera riproposizione” di un’istanza già rigettata) e, anzi, l’avvalora perché sostiene che la Corte d’Appello avrebbe dovuto riunire i due procedimenti in quanto aventi appunto il medesimo oggetto, senza peraltro spiegare quale rilievo decisivo sul merito della decisione avrebbe avuto per il ricorrente l’eventuale riunione;
Osservato, altresì, che, alla luce di quanto sopra osservato, il secondo motivo, riguardante il merito, è a sua volta inammissibile, se non altro perché il primo motivo non riesce a superare la declaratoria di inammissibilità del giudice dell’esecuzione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto le deduzioni in esso contenute non si confrontano con il rilievo del carattere oggettivamente reiterativo dell’istanza
precedente, già esitata negativamente per l’interessato, e non rappresentano sopravvenienze nuove;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 26.9.2024