Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sbarra la Strada alle Istanze Ripetitive
Quando un’istanza viene presentata più volte davanti a un giudice senza che vengano introdotti nuovi elementi, si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio, volto a garantire l’efficienza del sistema giudiziario e la stabilità delle decisioni, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza. Il caso analizzato offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti delle impugnazioni e l’importanza di basare ogni nuova richiesta su elementi inediti.
I Fatti di Causa
Un soggetto proponeva ricorso in Cassazione contro un’ordinanza della Corte d’Appello di Roma. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di revoca della confisca di una somma di denaro, disposta con una sentenza precedente. La ragione della decisione della Corte d’Appello era chiara: l’istanza non era altro che una “mera riproposizione” di una richiesta identica, basata sui medesimi elementi, già rigettata qualche mese prima dalla stessa Corte.
I Motivi del Ricorso e la Difesa
L’interessato, tramite il suo difensore, ha basato il suo ricorso in Cassazione su due motivi principali:
1. Vizio procedurale: Si lamentava che la cancelleria del giudice dell’esecuzione avesse erroneamente iscritto due procedimenti distinti per lo stesso incidente di esecuzione, e che la Corte d’Appello non li avesse riuniti. A suo dire, la riunione dei procedimenti sarebbe stata necessaria.
2. Vizio di motivazione: Nel merito, si sosteneva che i beni confiscati (buoni postali) appartenessero a un soggetto estraneo al processo e che, in ogni caso, l’estinzione del reato per morte del reo avrebbe dovuto impedire l’applicazione della confisca, intesa come misura di sicurezza.
In sostanza, la difesa tentava di superare l’ostacolo dell’inammissibilità procedurale per poter discutere nuovamente il merito della confisca.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, allineandosi completamente con la decisione della Corte d’Appello. Il ragionamento della Suprema Corte è stato lineare e rigoroso.
In primo luogo, i giudici hanno osservato che il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata riunione dei procedimenti, non solo non confutava la ragione della declaratoria di inammissibilità (cioè la ripetitività dell’istanza), ma addirittura la rafforzava. Ammettere che i due procedimenti avessero il medesimo oggetto significava, infatti, confermare che si trattava della stessa questione riproposta.
Di conseguenza, poiché il primo motivo non era in grado di superare la barriera preliminare dell’inammissibilità, anche il secondo motivo, riguardante il merito della confisca, diventava a sua volta inammissibile. La Corte ha chiarito un principio fondamentale: non si può entrare nella discussione di merito se l’atto di impugnazione non supera prima il vaglio di ammissibilità. Le argomentazioni presentate non si confrontavano con il nucleo della decisione impugnata, ovvero il carattere oggettivamente reiterativo dell’istanza, priva di qualsiasi “sopravvenienza nuova”.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: non è possibile abusare dello strumento giudiziario riproponendo all’infinito le medesime istanze già decise. Per ottenere un nuovo esame da parte di un giudice, è indispensabile presentare elementi nuovi, siano essi fatti non conosciuti in precedenza o nuove argomentazioni giuridiche non ancora vagliate. Un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando costituisce una ‘mera riproposizione’ di una richiesta precedente, basata sui medesimi elementi e già rigettata, senza che vengano presentate nuove circostanze o argomenti.
Se un’istanza viene dichiarata inammissibile per reiterazione, è possibile far valere ragioni di merito?
No. La Corte ha chiarito che se il motivo di ricorso non riesce a superare la declaratoria di inammissibilità per ripetitività, i motivi relativi al merito della questione non possono essere esaminati.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 76 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 76 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI INCARICO il DATA_NASCITA
NOME l’ordinanza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRMO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME NOME l’ordinanza in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Roma ha dichiar inammissibile un’istanza di revoca della confisca di somme di denaro disposta c sentenza del 5.4.2022;
Rilevato, in particolare, che la declaratoria di inammissibilità è stata ado sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzione ritenuto l’istanza dell’odierno ricorrente “mera riproposizione di una precedente uguale richiesta … basata sui medesimi elementi e sulle medesime valutazioni”, già rigettata da altra Sezione della medesima Corte d’Appello con ordinanza i data 27.10.2023;
Evidenziato che il ricorso si articola in due motivi: 1) il primo indica in pr le ragioni, secondo il difensore imputabili alla cancelleria del g dell’esecuzione, per cui sono stati effettivamente iscritti due procedimenti aventi ad oggetto lo stesso incidente di esecuzione e lamenta, in definitiva, che non siano stati riuniti dalla Corte d’Appello; 2) il secondo denuncia un vizio di motivazione del provvedimento impugnato, attinente sostanzialmente al fatto che i buoni postali confiscati appartenevano a soggetto estraneo al processo e che comunque l’estinzione del reato per morte del reo avrebbe dovuto inibire l’applicazione della misura di sicurezza;
Considerato, dunque, che il primo motivo di ricorso non confuta affatto la ragione per cui il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile il secondo incidente di esecuzione (in quanto “mera riproposizione” di un’istanza già rigettata) e, anzi, l’avvalora perché sostiene che la Corte d’Appello avrebbe dovuto riunire i due procedimenti in quanto aventi appunto il medesimo oggetto, senza peraltro spiegare quale rilievo decisivo sul merito della decisione avrebbe avuto per il ricorrente l’eventuale riunione;
Osservato, altresì, che, alla luce di quanto sopra osservato, il secondo motivo, riguardante il merito, è a sua volta inammissibile, se non altro perché il primo motivo non riesce a superare la declaratoria di inammissibilità del giudice dell’esecuzione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto le deduzioni in esso contenute non si confrontano con il rilievo del carattere oggettivamente reiterativo dell’istanza
precedente, già esitata negativamente per l’interessato, e non rappresentano sopravvenienze nuove;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 26.9.2024