Ricorso Inammissibile in Cassazione: La Semplice Ripetizione dei Motivi d’Appello Non Basta
L’esito di un procedimento giudiziario non è quasi mai l’ultima parola. Il sistema giuridico offre diversi gradi di giudizio, ma l’accesso a questi non è incondizionato. Un esempio emblematico è il ricorso alla Corte di Cassazione, che può essere dichiarato ricorso inammissibile se non rispetta precisi requisiti. Con l’ordinanza n. 30761/2024, la Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: non basta ripetere le proprie ragioni per ottenere una revisione della sentenza; è necessario formulare una critica specifica e argomentata. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. L’imputato contestava sia la dichiarazione di responsabilità penale sia alcuni aspetti relativi alla determinazione della pena, come il mancato riconoscimento di un’attenuante e l’applicazione di un’aggravante. La difesa ha quindi portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, sperando in un annullamento della decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascuno dei motivi di ricorso presentati dalla difesa.
Primo Motivo: La Critica Deve Essere Specifica, non una Ripetizione
Il primo motivo di ricorso, che contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, è stato giudicato “indeducibile”. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si era limitata a riproporre le stesse doglianze senza muovere una critica mirata e specifica contro la logica e le argomentazioni della sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione di un appello fallito; deve invece identificare con precisione i vizi logici o giuridici del provvedimento che si contesta.
Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice di Merito
Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. Questo punto riguardava questioni come il bilanciamento delle circostanze, il diniego di un’attenuante e l’applicazione di un’aggravante. La Corte ha ribadito un principio consolidato: queste valutazioni rientrano nella sfera discrezionale del giudice di merito. Il sindacato della Cassazione su tali aspetti è limitato. Può intervenire solo se la decisione è frutto di “mero arbitrio”, di un “ragionamento illogico” o se è priva di una motivazione sufficiente. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato le proprie scelte in modo congruo e logico (pagine 8 e 9 della sentenza), rendendo le sue conclusioni incensurabili in quella sede.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e didattiche. Il ruolo della Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma è un sindacato di legittimità. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e controllare la coerenza logica delle motivazioni dei giudici di merito.
Per questo motivo, un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un’ulteriore valutazione del merito. L’ordinanza sottolinea che i motivi di ricorso erano “non specifici ma soltanto apparenti”, poiché omettevano di “assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. La Corte ha quindi confermato la solidità della sentenza d’appello, che aveva già vagliato e disatteso, con argomenti logici e giuridici corretti, le tesi difensive.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre una lezione preziosa per gli operatori del diritto. Preparare un ricorso in Cassazione richiede un approccio diverso e più rigoroso rispetto all’atto d’appello. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È indispensabile analizzare a fondo la motivazione della sentenza impugnata e costruire una critica che ne evidenzi le specifiche falle giuridiche o le palesi illogicità. La mera riproposizione di argomenti già respinti non solo è inefficace, ma porta a una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una mera e letterale ripetizione di quelli già dedotti e respinti in appello, senza formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle circostanze attenuanti o aggravanti?
No, la valutazione delle circostanze e il loro bilanciamento rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Questa valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia il risultato di un mero arbitrio, di un ragionamento illogico o non sia supportata da una motivazione sufficiente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30761 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è indeducibile perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata ove la Corte d’appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha ritenuto sussistente il delitto contestato);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 11 quinquies cod. pen. e il giudizio di comparazione fra opposte circostanze è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione;
che , con riferimento alla qualificazione circostanziale ed alla recidiva reiterata contestata, a fronte della genericità dei motivi di gravame, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano pag. 8 e 9 della sentenza impugnata) sono incensurabili nella sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il consigliere estensore La Presidente Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024