Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Mera Ripetizione dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, novità argomentativa. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a essere una mera copia dei motivi già presentati e respinti in appello. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni dietro una decisione così netta e le implicazioni per la difesa.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. Successivamente, ha depositato anche una memoria con motivi nuovi, nel tentativo di rafforzare la propria posizione.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza dal contenuto inequivocabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un esame preliminare della struttura e del contenuto dell’atto di impugnazione. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso non assolvessero alla loro funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata e specifica contro la decisione della Corte d’Appello.
Assenza di Specificità e Critica Argomentata
Il punto centrale della decisione è che i motivi del ricorso erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già sollevati in appello e puntualmente disattesi dai giudici di secondo grado. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni. Secondo la Cassazione, tali motivi sono da considerarsi non solo non specifici, ma meramente apparenti.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Un altro aspetto cruciale sottolineato dalla Corte è che il ricorso tendeva a sollecitare una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito non è quello di fungere da “terzo grado di merito”, ma di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito, infatti, avevano già ampiamente vagliato e motivatamente respinto la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul consolidato principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere dotato di specificità. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o un errore, ma è necessario individuare con precisione il vizio di legge o il difetto logico nella motivazione della sentenza precedente. Ripetere argomenti già esaminati e respinti equivale a non formulare una vera e propria critica al provvedimento impugnato, rendendo di fatto l’atto di ricorso privo della sua funzione essenziale.
L’inammissibilità del ricorso principale ha travolto, di conseguenza, anche i motivi nuovi presentati successivamente. La legge, infatti, prevede che i motivi nuovi possano integrare un ricorso originariamente valido, ma non possono sanare l’inammissibilità dell’atto principale. Pertanto, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella sua interezza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chi opera nel diritto penale: l’appello alla Corte di Cassazione è uno strumento tecnico che non ammette improvvisazione. Non è una terza chance per ridiscutere i fatti, ma un rimedio straordinario per correggere errori di diritto. La decisione sottolinea l’importanza di redigere ricorsi che non si limitino a riproporre doglianze già respinte, ma che sappiano individuare e argomentare in modo specifico e pertinente i vizi della sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, il rischio di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese, è estremamente concreto.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si fonda su motivi che sono una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, senza formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che un ricorso che tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti è estraneo al suo sindacato, che è un giudizio di legittimità e non di merito.
Cosa succede ai motivi nuovi se il ricorso principale è inammissibile?
Se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, tale statuizione si estende anche ai motivi nuovi presentati successivamente, i quali vengono assorbiti e non esaminati nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30177 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30177 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BAKAU( GAMBIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME,
Letto letta la memoria con i motivi nuovi;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che il motivo di ricorso tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti valorizzati dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell’appello (si veda pag 5 della sentenza impugnata ove la Corte d’appello ha ritenuto, alla luce del quadro indiziario, per nulla ragionevole l’alternativa ricostruzione dei fatti prospetta dalla difesa);
che nessuna questione formale era stata dedotta con l’atto di appello in ordine alla mancata assunzione della prova asseritamente decisiva ma tale non ritenuta dalla Corte con motivazione esente da censure;
rilevato che il ricorso, con assorbimento di quanto contenuto nella memoria, deve essere dichiarato inammissibile – statuizione che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen. – con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
DEPOSITAM I’ Pfe tc 1-1,te Il Consigliere Estensore