Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti di questo strumento. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un importante chiarimento su quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso evidenzia l’importanza della specificità dei motivi di ricorso e la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imputato, tramite la sua difesa, aveva lamentato la valutazione del trattamento sanzionatorio, in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la pena fosse eccessiva e che i giudici di merito non avessero considerato adeguatamente alcuni aspetti a favore dell’imputato. Il caso è quindi giunto all’attenzione della Corte di Cassazione per la valutazione della legittimità della decisione d’appello.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale di questa decisione risiede nel fatto che le censure sollevate dall’imputato non erano ammissibili nel giudizio di legittimità. In particolare, la Corte ha osservato due criticità fondamentali:
1. Materia di merito: La valutazione delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono attività che rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, a meno che la loro motivazione non sia palesemente illogica o basata su un errore di diritto, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
2. Mera ripetizione: I motivi del ricorso erano una semplice e ‘pedissequa’ reiterazione di quelli già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse doglianze.
Di conseguenza, non solo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un principio consolidato in giurisprudenza. Il giudizio di Cassazione è un giudizio ‘di legittimità’, il cui scopo è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non è un terzo grado di giudizio ‘di merito’ dove si possono riesaminare i fatti e le prove. La Corte territoriale aveva negato le attenuanti in modo motivato, facendo riferimento ai precedenti penali e alla personalità negativa dell’imputato.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che i motivi di ricorso devono essere specifici. Non basta ripetere ciò che è stato detto in appello; è necessario spiegare perché la decisione della Corte d’Appello è sbagliata in punto di diritto o manifestamente illogica. Riproporre le stesse argomentazioni senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata rende i motivi ‘soltanto apparenti’ e, quindi, il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. È inutile e controproducente limitarsi a ripetere argomenti già respinti. Per avere una possibilità di successo, il ricorso deve concentrarsi sui vizi di legittimità della sentenza d’appello, come errori nell’interpretazione della legge o vizi logici macroscopici nella motivazione. La decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede argomentazioni nuove e specifiche, non una semplice riproposizione di battaglie già perse.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando solleva questioni di merito, come la valutazione delle prove o delle attenuanti, oppure quando si limita a ripetere i motivi già presentati e respinti in appello, senza muovere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riconsiderare la concessione delle attenuanti generiche?
No, la valutazione e la concessione delle attenuanti generiche sono di competenza esclusiva del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione fornita dal giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o basata su un errore di diritto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, a titolo di sanzione, a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23068 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 30)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perch contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del trattamento sanzionatorio in relazione alle circostanze attenuanti generiche invocate dalla difesa, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità o di errori in diritto. Si tratta, fra l’ doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 24383801). La Corte territoriale ha motivatamente negato le invocate attenuanti alla luce dei precedenti a carico e della negativa personalità del prevenuto.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024