Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Limiti del Giudizio di Legittimità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché i motivi addotti dal ricorrente erano una mera riproposizione di questioni di fatto, già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questa decisione serve come un importante promemoria sui requisiti necessari per adire la Cassazione.
L’Analisi del Caso Concreto
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, tramite il suo difensore, ha cercato di contestare la decisione di secondo grado, sollevando una serie di censure. Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte ha rivelato che tali censure non vertevano su presunti errori di diritto, bensì su una diversa valutazione dei fatti e delle prove, aspetti che esulano dalle competenze della Cassazione.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. La Corte ha osservato che le argomentazioni del ricorrente costituivano “doglianze in punto di fatto” e si limitavano a riprodurre profili di censura già valutati e disattesi nel giudizio di merito. In particolare, la difesa aveva insistito sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte d’Appello aveva già fornito una risposta “congrua e non manifestamente illogica” a tale richiesta, motivando adeguatamente il suo diniego. Tentare di ottenere una nuova valutazione su questo punto in Cassazione è un’operazione non consentita dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno spiegato che il loro compito non è quello di ricostruire la vicenda o di fornire una nuova interpretazione delle prove, ma unicamente di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché i motivi del ricorso non evidenziavano vizi di legge o difetti motivazionali rilevanti, ma si limitavano a contestare l’apprezzamento del giudice di merito, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile. La Cassazione ha ritenuto che il riesame richiesto avrebbe comportato un’indagine sul fatto, preclusa in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente, condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui il ricorso in Cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto o su vizi motivazionali palesi e decisivi. Non può essere utilizzato come un espediente per tentare di ottenere una terza valutazione sul merito della causa, pena una sicura dichiarazione di inammissibilità e l’imposizione di ulteriori sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità, consistendo in critiche sui fatti e nella semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dal giudice precedente.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo per decidere chi ha torto o ragione, ma si limita a controllare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico la loro decisione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22771 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 199 – R.G. n. 2162/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 ove si rinviene congrua e non manifestamente illogica risposta alla richiesta difensiva delle circostanze attenuanti generiche);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/0