Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Ripetizione dei Motivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove i fatti vengono riesaminati. La Suprema Corte valuta la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento evidenzia una causa comune di fallimento: il ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo. Analizziamo questa ordinanza per capire perché un’impugnazione deve presentare critiche specifiche e non può essere una semplice riproposizione di argomenti già discussi.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che confermava la responsabilità penale di un’imputata. Tra le varie contestazioni, vi era quella relativa alla consapevolezza che l’autovettura utilizzata per commettere altri furti fosse di provenienza illecita. La difesa dell’imputata ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la manifesta illogicità della motivazione con cui i giudici d’appello avevano affermato la sua colpevolezza su questo specifico punto.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche l’obbligo per l’imputata di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore del provvedimento risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. La Suprema Corte ha osservato che l’unico motivo di ricorso era sostanzialmente una copia di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha sollevato nuove questioni di diritto o individuato vizi logici specifici nella sentenza impugnata, ma si è limitata a riproporre le stesse tesi.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già spiegato, con argomenti giuridici corretti, perché riteneva che l’imputata fosse a conoscenza, almeno a titolo di dolo eventuale, dell’origine furtiva del veicolo. Il ricorso, per essere ammissibile, avrebbe dovuto contenere una “specifica critica analisi” di quelle argomentazioni, dimostrando dove e perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nel suo ragionamento giuridico. Essendo mancata questa analisi critica, il ricorso è stato considerato generico e riproduttivo, e come tale non meritevole di essere esaminato nel merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È necessario strutturare un ricorso che attacchi in modo mirato e puntuale i vizi della sentenza impugnata, che siano essi violazioni di legge o difetti logici evidenti nella motivazione.
Un ricorso inammissibile perché ripetitivo non solo è uno spreco di tempo e risorse, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione ribadisce il ruolo della Cassazione come giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare le prove, ma garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione del diritto. Un’impugnazione che non si attiene a questi principi è destinata a fallire.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Perché si limitava a riproporre gli stessi motivi di censura già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che l’imputata era a conoscenza della provenienza furtiva dell’auto ‘a titolo di dolo eventuale’?
Secondo la sentenza, significa che l’imputata, pur non avendo forse la certezza assoluta che l’auto fosse rubata, ha accettato consapevolmente il rischio che lo fosse, utilizzandola comunque per commettere altri reati.
Quali sono le conseguenze per la ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11450 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità contestato alla ricorrente al capo C) dell’imputazione, non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, ove la Corte ha ritenuto che l’imputata, quantomeno a titolo di dolo eventuale, era a conoscenza della provenienza furtiva dell’autovettura utilizzata per commettere altri furti);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore