Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione, deve essere consapevole dei limiti stringenti di questo tipo di giudizio. Un caso recente, definito con ordinanza dalla Suprema Corte, chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile viene respinto quando si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già decise. L’ordinanza sottolinea un principio fondamentale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito.
Il Caso in Esame: Un Appello Meramente Riproduttivo
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello, hanno presentato ricorso per cassazione lamentando una violazione delle norme procedurali e un vizio di motivazione. Secondo i ricorrenti, la sentenza di condanna si basava su prove valutate in modo errato, in particolare sulla testimonianza di una persona e su documentazione probatoria che, a loro dire, non era stata correttamente interpretata.
I ricorrenti sostenevano che la loro responsabilità penale fosse stata affermata senza un’adeguata valutazione delle prove, mettendo in discussione l’attendibilità della testimonianza e la solidità del quadro probatorio complessivo.
Il Principio del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è semplice ma cruciale: i motivi presentati erano una mera riproduzione delle doglianze già ampiamente esaminate e respinte sia in primo grado che in appello. I giudici di merito avevano già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, affrontando punto per punto le questioni sollevate dalla difesa.
I Limiti della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito il suo ruolo. Non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si può rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Alla Corte di Cassazione è precluso:
1. Sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito.
2. Saggiare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento.
Come stabilito da una storica sentenza delle Sezioni Unite (sent. Jakani, 2000), il controllo della Cassazione si limita a verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia coerente, non contraddittoria e rispettosa delle norme di legge.
La Corretta Valutazione delle Prove da Parte dei Giudici di Merito
Nel caso specifico, i giudici d’appello avevano già spiegato in modo esauriente perché la testimonianza era considerata attendibile. Inoltre, tale testimonianza non era l’unica prova, ma era corroborata da elementi documentali (come una ricevuta) e da dati oggettivi, quali il quantitativo e il luogo di custodia della merce oggetto del reato. Di fronte a una motivazione così strutturata, il tentativo di rimettere in discussione i fatti si è rivelato infruttuoso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando che le censure dei ricorrenti erano meramente riproduttive di doglianze di fatto. Tali questioni erano già state adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con argomenti logici e giuridici corretti. La Corte ha specificato che le pagine 4 e 5 della sentenza d’appello avevano già affrontato la presunta violazione del diritto di difesa e l’attendibilità della teste, le cui dichiarazioni erano state corroborate da prove documentali. Pertanto, chiedere alla Cassazione di rivalutare tali elementi significava sollecitare un giudizio di fatto, estraneo alle sue competenze istituzionali.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito: un ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti gravi di motivazione) e non sulla speranza di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove. Un ricorso inammissibile, perché meramente ripetitivo, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come accaduto ai ricorrenti in questo caso.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una mera ripetizione di doglianze già valutate e respinte dai giudici nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti o le prove per decidere chi ha ragione, ma solo verificare se la sentenza impugnata ha applicato correttamente la legge e se la sua motivazione è logica e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME;
ritenuto che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione dell’art. 260, comma 3 -bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità degli imputati per i reati contestati, è meramente riproduttivo di doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla presunta violazione del diritto di difesa e sull’attendibilità e precisione delle dichiarazioni della tes non necessitanti riscontri esterni ma comunque corroborate dalla prova documentale della ricevuta consegnata dagli imputati e dal quantitativo e luogo di custodia della merce);
che, in ogni caso, è precluso alla Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
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Il o siglOre estensore
Il Presidente