Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale comprendere le regole del gioco. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 9994/2024) ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa nascere dalla semplice ripetizione di argomenti già discussi. Analizziamo questa decisione per capire quali sono i requisiti di specificità richiesti per un valido ricorso e quali sono i poteri del giudice nella determinazione della pena.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha deciso di portare il caso davanti alla Suprema Corte, lamentando principalmente due aspetti: la mancata ammissione di una prova ritenuta decisiva e l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio applicato.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali:
1. La mancata assunzione di una prova decisiva: Si contestava il fatto che i giudici di merito non avessero considerato una dichiarazione relativa all’avvenuto rimborso del danno causato.
2. La violazione di legge sul trattamento sanzionatorio: Si lamentava un’errata graduazione della pena da parte dei giudici.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché.
Il Ricorso Inammissibile per Genericità e Ripetizione
Il primo motivo è stato considerato ‘indeducibile’. La Corte ha spiegato che le argomentazioni presentate non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esposte e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello. Deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata. Se i motivi sono solo ‘apparenti’, cioè non si confrontano realmente con la decisione del giudice precedente, il ricorso non adempie alla sua funzione e viene dichiarato ricorso inammissibile.
La Discrezionalità del Giudice nella Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile e manifestamente infondato. La Suprema Corte ha ricordato un principio consolidato: la determinazione della pena, la sua graduazione, l’applicazione di aumenti o diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. In sede di legittimità, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che la decisione sia stata motivata in modo logico e conforme alla legge. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse adeguata.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono nette. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano privi dei necessari requisiti di specificità. Il primo motivo era una mera ripetizione di argomenti già valutati e disattesi, senza aggiungere alcuna critica argomentata alla sentenza d’appello. Il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, si risolveva in una richiesta di riesame del merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato che la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è insindacabile se esercitata entro i limiti di legge e supportata da una motivazione congrua, come avvenuto nel caso in esame.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce l’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza è un monito a non limitarsi a riproporre le stesse difese, ma a costruire un’argomentazione critica e mirata contro la specifica decisione che si intende impugnare.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e respinti, senza contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza che si impugna.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non vi sia una manifesta violazione di legge o una motivazione illogica. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9994 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva (dichiarazione di avvenuto rimborso della quota per il danno cagionato), è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 10 della sent. impugnata);
rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano pagg. 10-11 della sentenza impugnata);
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio 2024
Il Consigliere sore