Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Ripetitivi
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza rappresenta un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile è tale quando i suoi motivi sono una mera e ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già discussi e respinti nel grado precedente. Questo principio serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario e la serietà delle impugnazioni, specialmente davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione di una Corte d’Appello che aveva negato a un imputato la sostituzione di una pena detentiva con la misura alternativa della libertà controllata. La Corte di merito aveva motivato la sua scelta facendo riferimento ai precedenti penali del soggetto, come risultava dal suo certificato penale.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta carenza di motivazione da parte dei giudici d’appello. Il punto centrale del ricorso era la contestazione della mancata concessione della misura alternativa, ritenuta ingiustificata.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Secondo la Suprema Corte, i motivi addotti dal ricorrente non introducevano alcun elemento di novità né una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata. Si trattava, invece, di una semplice riproposizione delle stesse doglianze già esaminate e puntualmente disattese dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha qualificato l’unico motivo di ricorso come ‘indeducibile’. La ragione di questa valutazione risiede nel fatto che le argomentazioni non costituivano una vera e propria critica alla sentenza di secondo grado, ma si risolvevano in una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto in appello. La sentenza impugnata, infatti, aveva chiaramente indicato a pagina 3 le ragioni del diniego, basandosi sulle tre condanne precedenti riportate nel certificato penale.
La Cassazione ha sottolineato che, per essere ammissibile, un ricorso deve assolvere la ‘tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso’. In questo caso, le doglianze sono state considerate ‘non specifiche ma soltanto apparenti’, poiché omettevano di confrontarsi realmente con le motivazioni della Corte territoriale. Ripetere gli stessi argomenti senza attaccare specificamente il ragionamento del giudice precedente rende il ricorso privo della sua funzione essenziale e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e offre un’importante lezione pratica. Proporre un ricorso per Cassazione non significa avere una terza opportunità di giudizio nel merito, ma è un’occasione per contestare vizi di legittimità della sentenza impugnata. È fondamentale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con la motivazione della decisione che si intende censurare.
Limitarsi a ripresentare le stesse argomentazioni già respinte in appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della decisione sfavorevole, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici. Per avvocati e assistiti, ciò significa che la redazione del ricorso deve essere un’analisi tecnica e mirata, capace di evidenziare le specifiche violazioni di legge o i vizi logici della sentenza precedente, evitando di trasformare l’atto in una sterile ripetizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta 1: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e acritica ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto principale del ricorso?
Risposta 2: L’oggetto del ricorso era la contestazione della mancata sostituzione di una pena detentiva con la misura alternativa della libertà controllata, decisione basata sui precedenti penali del ricorrente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Risposta 3: A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9495 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9495 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE ‘APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la manc:ata indicazione dei motivi che ostano alla sostituzione della pena detentiva nel corrispondente periodo di libertà controllata, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata laddove fa riferimento alle tre condanne risultanti dal certificato penale, dovendosi tali doglianze considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende avuto riguardo ai profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somrna di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente