Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato una semplice ripetizione di argomenti già discussi, la conseguenza è chiara: la sua dichiarazione di inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di questo principio, chiarendo che il giudizio di legittimità non è una terza istanza per ridiscutere i fatti. L’analisi di questo caso ci aiuta a comprendere i requisiti di specificità necessari per evitare un ricorso inammissibile e le relative conseguenze economiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che confermava la responsabilità penale di un individuo. La difesa dell’imputato aveva basato il proprio appello sulla presunta mancanza di prove e sull’assenza di un valido riconoscimento da parte del verbalizzante.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva rigettato tali argomentazioni, ritenendo la responsabilità dell’imputato ampiamente provata. La decisione si fondava su un’annotazione di servizio dalla quale emergeva chiaramente l’avvenuto riconoscimento. L’identificazione era stata possibile grazie alle immagini registrate dalle telecamere di un bar, e il soggetto era peraltro già noto all’agente operante. Di fronte a questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, riproponendo sostanzialmente le stesse doglianze.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che i motivi presentati dalla difesa non superavano il vaglio di ammissibilità per diverse ragioni concorrenti. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico. In secondo luogo, è stato considerato come un tentativo di contestare la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, un’attività preclusa in sede di legittimità. Infine, e questo è il punto cruciale, il ricorso è stato definito “meramente reiterativo”.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando come l’atto di impugnazione si limitasse a riproporre la tesi della mancanza di prove e di un valido riconoscimento, senza però confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. I giudici di merito avevano già fornito una motivazione congrua e logica per respingere tali argomenti, basandosi sull’annotazione che attestava il riconoscimento dell’imputato, ripreso dalle telecamere e già conosciuto dall’agente.
Il carattere “meramente reiterativo” del ricorso è stato determinante. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o di valutare nuovamente le prove, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Proporre le stesse identiche questioni già respinte in appello, senza introdurre nuove critiche giuridiche alla sentenza di secondo grado, trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per Cassazione deve essere specifico, pertinente e critico nei confronti della decisione impugnata. Non può essere una sterile riproposizione di argomenti di fatto. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente. In questo caso, oltre al pagamento delle spese processuali, l’imputato è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Ciò serve da monito: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e consapevolezza degli strumenti processuali, evitando impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è generico, mira a contestare la valutazione dei fatti riservata ai giudici di merito, o è meramente reiterativo di argomenti già esaminati e respinti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente reiterativo’?
Significa che il ricorso si limita a riproporre le stesse tesi e argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuovi profili di critica giuridica contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6745 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6745 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME inammissibile per genericità nonché versato in fatto e diretto a contestare la valutazio probatoria su cui è fondata l’affermazione di responsabilità, invece, sorretta da congr motivazione;
considerato, infatti, che il motivo è meramente reiterativo, in quanto ripropone la t della mancanza di prova e di un valido riconoscimento dell’imputato da parte del verbalizzante, respinta dai giudici di merito in base all’annotazione, dalla quale era desumibile l’avven riconoscimento dell’imputato, ripreso dalle telecamere presenti in un bar e noto all’operant (pag. 3);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Il consigliere,estensore
Il Pr dente