Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti del suo giudizio. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere dichiarata ricorso inammissibile se non rispetta i canoni procedurali, trasformandosi in una mera ripetizione degli argomenti già valutati. Questo caso evidenzia un principio cardine: la Cassazione non è un’ulteriore istanza per ridiscutere i fatti, ma il custode della corretta applicazione del diritto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato lamentava un vizio di motivazione della sentenza, sostenendo che i giudici di secondo grado non avessero valutato correttamente le prove a suo carico, come la testimonianza della persona offesa, gli esiti di una perquisizione e altre dichiarazioni rese nel corso del processo.
L’analisi del ricorso inammissibile in Cassazione
I giudici della Corte di Cassazione, nell’esaminare l’impugnazione, hanno rilevato una criticità fondamentale: i quattro motivi di ricorso non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già sollevati e respinti nel giudizio d’appello. In altre parole, la difesa non ha formulato una critica argomentata e specifica contro le ragioni esposte nella sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre le stesse identiche doglianze.
La Corte ha sottolineato che questo modo di procedere trasforma il ricorso in uno strumento meramente “apparente”, privo della sua funzione tipica, che è quella di contestare la violazione di legge o i vizi logici della motivazione della sentenza impugnata. Il tentativo di ottenere una “rilettura del compendio istruttorio” è estraneo al giudizio di legittimità, il cui compito non è rivalutare le prove, ma assicurarsi che il giudice di merito abbia seguito un percorso logico-giuridico corretto nel formare il proprio convincimento.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio consolidato: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica, coerente e completa.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e puntuale su tutti i punti contestati dall’imputato, tra cui l’attendibilità della persona offesa, il valore indiziario degli elementi raccolti e la portata delle dichiarazioni dell’imputato stesso. Poiché il ricorso si limitava a ripetere le obiezioni già superate dalla Corte d’Appello senza evidenziare specifiche illogicità nel suo ragionamento, è stato correttamente giudicato inammissibile. L’atto, in sostanza, ometteva di assolvere alla sua funzione essenziale: criticare la decisione impugnata, non riproporre le medesime questioni.
Conclusioni: Le conseguenze di un ricorso inammissibile
L’ordinanza in esame ribadisce un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni d’appello, ma deve contenere una critica specifica e pertinente alla motivazione della sentenza che si intende impugnare. In caso contrario, il risultato è una declaratoria di inammissibilità. Le conseguenze di tale esito non sono banali: la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di ultima istanza.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a ripetere pedissequamente i motivi già dedotti e respinti in appello, senza formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata e tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita nel giudizio di legittimità.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono una “pedissequa reiterazione”?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso per Cassazione sono una copia letterale e acritica di quelle già esposte davanti alla Corte d’Appello, e che quindi non assolvono alla funzione di critica specifica della decisione di secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5743 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i quattro motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio impossibile nel giudizio di legittimità e puntualmente disattesi dall corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in tema di attendibilità della PO e della sua individuazione, di valore indiziario di quanto rinvenuto all’esito di perquisizione, del dedotto mancinismo dell’imputato e della portata istruttoria delle sue dichiarazioni);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05/12/2023
Il Consigliere Estensore