Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4462 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4462  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza del motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono indeducibili perché fondati s motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag.3 per quanto attiene alla sussistenza dell aggravanti delle persone riunite e della consumazione in luogo di privata dimora ed a pag. 4 per quanto riguarda l’attenuante del danno di lieve entità, dovendosi gli stessi considerare n specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una crit argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che gli stessi motivi, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a b della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione, s manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativd della decisione orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, p espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativ senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processu (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che le motivazioni della sentenza impugnata alle pag. 3 e 4 non presentano alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 gennaio 2024
Il Consigliere COGNOME ensore  COGNOME
Il Presidente