Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
L’ordinanza n. 3940/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sanzionando la pratica di riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Questo caso evidenzia come un ricorso inammissibile non sia solo un errore procedurale, ma una strategia difensiva inefficace che comporta conseguenze negative per il ricorrente. Comprendere i confini tra critica argomentata e mera ripetizione è fondamentale per chiunque si avvicini al giudizio di legittimità.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Catania. Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione che fondava il giudizio di responsabilità a suo carico, sostenendo che gli elementi addotti fossero solo apparenti e non specifici.
La Questione del Ricorso Inammissibile e la Reiterazione dei Motivi
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una ragione precisa e consolidata in giurisprudenza: i motivi presentati non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello. In altre parole, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già esaminate e puntualmente respinte dalla Corte di merito, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro le ragioni della decisione impugnata.
Il ruolo della Corte di Cassazione come Giudice di Legittimità
La decisione sottolinea un principio cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di ricostruire la vicenda o di fornire una nuova valutazione dei fatti. Al contrario, la sua funzione è quella di assicurare la corretta interpretazione e applicazione della legge.
È preclusa alla Suprema Corte la “rilettura degli elementi di fatto” o “l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione”. Un ricorso che, di fatto, chiede ai giudici di Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state nette e in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva motivato in modo congruo e completo sia sulla ricostruzione dei fatti sia sull’infondatezza dei rilievi difensivi. Il ricorso, non confrontandosi realmente con tali argomentazioni, è stato considerato privo della specificità richiesta dalla legge. I motivi sono stati giudicati “soltanto apparenti” perché non assolvevano alla funzione tipica dell’impugnazione, ovvero quella di una critica mirata e argomentata contro la sentenza di secondo grado.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della Corte di Cassazione è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere un atto processuale tecnicamente elaborato, che si confronti in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando vizi di legittimità specifici. La semplice riproposizione delle argomentazioni difensive già esaminate nei precedenti gradi di giudizio non solo è inutile, ma espone anche a sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando è fondato su motivi che si risolvono nella mera ripetizione di quelli già dedotti in appello e respinti, o quando chiede al giudice di legittimità una nuova valutazione dei fatti, compito che non gli spetta.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che il motivo è una riproposizione letterale e acritica di argomentazioni già presentate nel grado di giudizio precedente, senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3940 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3940 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCALISI NOME NOME a ADRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOMECOGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono ne pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cort merito che ha specificamente indicato gli elementi tipici della condotta punibile attribuib ricorrente stabilmente residente all’interno dell’immobile occupato, dovendosi gli ste considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipic funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondament decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dot di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F . , Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148); nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello (cfr. particolare, pagg. 3-4) ha congruamente motivato in merito alla ricostruzione della vicenda e alla infondatezza dei rilievi difensivi, per lo più reiterati con il ricorso senza alcun reale con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5/12/2023
Il Consigliere Estensore