Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Critica Argomentata
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione, evidenziando come la semplice riproposizione dei motivi d’appello conduca a una declaratoria di ricorso inammissibile. Con questa decisione, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: l’impugnazione deve consistere in una critica puntuale e ragionata della decisione precedente, non in una sua sterile ripetizione.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. La difesa, nel rivolgersi alla Corte di Cassazione, ha sollevato un unico motivo di ricorso, lamentando un presunto vizio di motivazione riguardo all’affermazione della responsabilità penale.
Tuttavia, l’atto presentato non introduceva elementi di novità rispetto a quanto già discusso e deciso nel grado precedente. Le argomentazioni, infatti, si sono rivelate essere una mera riproposizione delle stesse censure già formulate nell’atto d’appello, sulle quali la corte territoriale si era già espressa in modo dettagliato e giuridicamente corretto.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando come i motivi addotti fossero formulati in termini non consentiti. Il ricorso, infatti, non svolgeva la sua funzione tipica, che è quella di sottoporre al giudice di legittimità una critica argomentata e specifica contro i vizi della sentenza impugnata. Al contrario, si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ delle questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Gli Ermellini hanno qualificato le doglianze come ‘meramente apparenti’, poiché omettevano di confrontarsi con le puntuali argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella sentenza di secondo grado. Un ricorso che non si misura con la motivazione del provvedimento che contesta perde la sua funzione critica e si trasforma in un atto processuale inutile, destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Il fondamento giuridico della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Di conseguenza, un ricorso è ammissibile solo se individua specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, dialogando criticamente con le ragioni esposte dal giudice precedente.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già fornito risposte puntuali alle obiezioni della difesa. Ignorare tali risposte e riproporre identiche questioni in Cassazione equivale a non formulare un vero motivo di ricorso. La Suprema Corte ha pertanto concluso che, in assenza di una critica effettiva, il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia si chiude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione non è solo una conseguenza processuale, ma serve anche da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che rispettino i canoni di specificità e pertinenza richiesti dalla legge.
L’insegnamento che emerge da questa ordinanza è chiaro: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che la difesa articoli censure che si confrontino dialetticamente con la motivazione della sentenza impugnata, dimostrando perché le argomentazioni del giudice precedente sarebbero errate. La semplice ripetizione di motivi già disattesi non costituisce un valido esercizio del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una ripetizione passiva, delle censure già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che le doglianze erano ‘meramente apparenti’?
Significa che le lamentele, pur essendo state scritte nell’atto di ricorso, erano prive di reale contenuto critico. Omettevano di confrontarsi con le risposte già fornite dalla Corte d’Appello, apparendo quindi come motivi formali ma sostanzialmente vuoti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3875 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3875 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GARBAGNATE MILANESE DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio della motivazione quanto al giudizio di responsabilità, è formulato in termini non consentiti perché articolato su cens che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr., pagg. 2 e 3 della sentenza) con argomentazioni puntuali fatto e corrette in diritto rispetto alle quali le doglianze qui formulate sono meramente apparen in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5/12/2023
Il Consigliere Es nsore