Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Mera Ripetizione dei Motivi d’Appello
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti di questo strumento processuale. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di un’errata impostazione difensiva, come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte. Il caso in esame offre un chiaro esempio di come la mera riproposizione dei motivi già discussi e rigettati in appello non possa trovare accoglimento in sede di legittimità, portando a conseguenze negative per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta mancanza di motivazione della sentenza di secondo grado in merito all’affermazione della sua responsabilità penale. Secondo la difesa, i giudici d’appello non avevano adeguatamente giustificato le ragioni alla base della condanna, lasciando irrisolti alcuni dubbi probatori.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e le prove per offrire una nuova valutazione, ma solo quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che i motivi presentati dal ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già esposti e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In sostanza, la difesa si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni, sperando in una diversa interpretazione degli elementi probatori, un’operazione non consentita in Cassazione.
Le Motivazioni: la Funzione del Ricorso e perché è stato dichiarato inammissibile
La motivazione della Corte è netta e istruttiva. Un ricorso inammissibile si configura quando, come in questo caso, si tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un’ulteriore istanza di merito. Il ricorrente, infatti, non ha evidenziato vizi di legge o difetti logici manifesti nella motivazione della sentenza d’appello, ma ha cercato di contrapporre la propria valutazione delle prove a quella, congrua e coerente, effettuata dai giudici nei due gradi di merito.
La Corte ribadisce che il ricorso per Cassazione deve contenere censure specifiche e pertinenti ai limiti del suo sindacato. Ripetere argomenti già disattesi, senza indicare perché la decisione della Corte d’Appello sarebbe errata in diritto o manifestamente illogica, equivale a non formulare un vero motivo di ricorso. Questa pratica processuale, oltre a essere inefficace, comporta una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con l’irrogazione di una somma di tremila euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame serve da monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È essenziale che i motivi di ricorso siano nuovi, specifici e focalizzati esclusivamente su questioni di diritto o su vizi di motivazione che siano palesi e decisivi. Non è sufficiente essere in disaccordo con l’esito del processo d’appello; è necessario dimostrare che la sentenza impugnata viola la legge o si basa su un ragionamento giuridico palesemente fallace.
Per i professionisti legali, ciò significa studiare approfonditamente la sentenza di secondo grado per individuare reali errori di legittimità, evitando di riproporre argomentazioni fattuali. Per gli imputati, la decisione sottolinea che il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore possibilità per rimettere tutto in discussione, ma un rimedio straordinario con presupposti ben definiti, la cui inosservanza porta a una declaratoria di inammissibilità con relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava nuove questioni di diritto, ma si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, tentando di ottenere una nuova valutazione dei fatti non consentita in sede di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una “pedissequa reiterazione”?
Significa che il motivo è una copia passiva e letterale di argomenti già esaminati e rigettati in un grado di giudizio precedente, senza introdurre critiche specifiche alla sentenza impugnata che rientrino nei poteri di controllo della Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3876 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3876 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancanza di motivazione a base del giudizio di responsabilità, è formulato in termini non consentiti in questa sede perché fondato motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appe puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr., pag. 3 della sentenza) e, in ogni caso, fi con il contestare la valutazione operata dai giudici di merito in ordine all’avvenuto riconoscime dell’imputato quale autore dei contestati prelievi e, perciò, a contrapporre una diffo valutazione degli elementi di prova congruamente apprezzati, con esito peraltro conforme, nei due gradi di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023
Il Consigliere Estensore
Il Presidente