Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3804 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3804 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/05/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma – nella veste di giudice dell’esecuzione – ha respinto l’opposizione presentata da NOME COGNOME, avverso l’ordinanza emessa dallo stesso Ufficio il 07/09/2022, avente ad oggetto la declaratoria di inammissibilità dell’istanza datata 07/02/2022, a sua volta finalizzata alla restituzion dell’autovettura Porsche TARGA_VEICOLO telaio CODICE_FISCALE, oggetto di sequestro probatorio operato il 23/10/2007, ad opera della Polizia locale di Roma.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 262, comma 1, cod. proc. pen., nonché dell’art. 42, secondo comma della Costituzione, dell’art. 1, Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, infine, dell’art. 17, comma 1, della Carta dei diri fondamentali dell’Unione europea. La sopra indicata autovettura è stata acquistata, dall’odierno ricorrente, in modo lecito e nulla ha a che fare con i diverso veicolo, contraddistinto da altro numero di telaio, oggetto di indagine da parte del consulente NOME COGNOME.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è inammissibile. In linea generale, occorre notare come debbano essere dichiarati inammissibili quei motivi che – da un lato – costituiscano mera riproposizione di questioni già dedotte nella sede propria del merito, senza alcuna specifica controdeduzione, rispetto alle argomentazioni colà svolte dal Giudice e – per altro verso – tendano a una rilettura delle emergenze processuali, in un senso stimato più plausibile.
4.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, infatti, sono inammissibili i motivi costituenti mera replica di quelli già dedotti puntualmente disattesi in sede di merito, in quanto non possono ritenersi specifici, risultando essi soltanto apparenti, dal momento che omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata, avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).
4.2. Sotto altro punto di vista, sono parimenti inammissibili quelle doglianze che non denuncino violazioni di legge penale o processuale, ovvero mancanze argomentative e illogicità ictu ocull percepibili dell’apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l’iter
argomentativo svolto dal giudice di merito, onde verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici immediatamente percepibili, senza possibilità d valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4.3, Tanto premesso ai fini del corretto inquadramento della questione di diritto, giova precisare come il provvedimento impugnato si fondi sul rilievo della dichiarata inammissibilità dell’istanza genetica, per essere questa la mera reiterazione di altra già disattesa e priva di elementi di novità. E infatti, ordinanza del 22 ottobre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha respinto analoga istanza, evidenziando come la vettura della quale COGNOME domanda la restituzione non sia mai stata assoggettata a provvedimento di sequestro; l’autovettura Porsche in sequestro, oggetto del reato di riciclaggio, visionata dal consulente il 15/01/2016, risulta invece già confiscata e ormai venduta, nonché definitivamente rimossa dal deposito giudiziario nel quale si trovava allocata. L’istanza suddetta, quindi, è stata nuovamente proposta dall’interessato, negli esatti termini, in data 07/02/2022 e ancora disattesa, con provvedimento dichiarativo della inammissibilità del 07/09/2022, al quale hanno fatto seguito l’opposizione e l’ordinanza ora impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorreni:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2023.