Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano specifici e critici nei confronti della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una strategia difensiva che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. L’ordinanza n. 2249 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando i requisiti di specificità che ogni ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito.
Il Caso: Un Appello Senza Argomenti Nuovi
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina. L’imputato aveva basato il suo ricorso su due motivi principali: il primo contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna, mentre il secondo si opponeva al riconoscimento della recidiva.
La difesa del ricorrente, tuttavia, non ha introdotto nuovi elementi o critiche puntuali alla decisione della Corte d’Appello. Al contrario, si è limitata a ripresentare le medesime doglianze già formulate e disattese nel precedente grado di giudizio. Questo approccio si è rivelato controproducente, portando la Suprema Corte a una valutazione di inammissibilità.
I Motivi del Ricorso Inammissibile: La Valutazione della Corte
La Corte di Cassazione ha analizzato entrambi i motivi del ricorso, concludendo che nessuno dei due possedeva i requisiti minimi per superare il vaglio di ammissibilità. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso deve essere uno strumento di critica ragionata e non di mera riproposizione.
La Critica alla Motivazione: Una Ripetizione Sterile
Il primo motivo è stato considerato una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello. La Corte ha chiarito che i motivi di ricorso non possono essere generici o apparenti, ma devono assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata. Limitarsi a ripetere argomenti già respinti, senza confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, rende il motivo non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
La Questione della Recidiva
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, ha subito la stessa sorte. La sentenza d’appello aveva motivato l’aggravante non solo citando i numerosi precedenti penali dell’imputato, ma anche evidenziando la sua “stabile dedizione al delitto” e una “accentuata pericolosità sociale”, desumibile dalle reiterate evasioni dagli arresti domiciliari. Il ricorso, invece di contestare puntualmente questa articolata motivazione, non si è confrontato con essa, risultando anche in questo caso privo della necessaria specificità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha rilevato che entrambi i motivi di ricorso erano fondati su argomenti che si risolvevano nella semplice riproposizione di quelli già puntualmente disattesi dalla corte di merito. Secondo i giudici, tali motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di adempiere alla funzione essenziale di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile. Un ricorso efficace non può essere un ‘copia e incolla’ degli atti precedenti. Deve, invece, analizzare criticamente la sentenza impugnata, individuare i vizi logici o giuridici e presentare una confutazione argomentata. In assenza di questo sforzo critico, il rischio di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile è estremamente elevato, con le conseguenti sanzioni economiche.
Per quale motivo principale un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi proposti sono una mera e “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e respinti nel giudizio di appello, omettendo di formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Come ha valutato la Corte la questione della recidiva nel caso specifico?
La Corte ha ritenuto il motivo sulla recidiva inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza precedente, la quale aveva giustificato l’aggravante non solo sulla base dei precedenti penali, ma anche sulla “stabile dedizione al delitto” e sull’accentuata pericolosità sociale dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2249 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2249 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazi posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cort merito a pag. 2, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in qu omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla recidiva, non si confronta la puntuale motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha evidenziato non solo numerosi precedenti penali a carico dell’imputato e la sua stabile dedizione al delitto ma an l’accentuata pericolosità sociale, desumibile dalla reiterata evasione dagli arresti domicil rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il President