Ricorso Inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti della reiterazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere convinti della propria innocenza. È fondamentale che l’atto rispetti precisi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la semplice ripetizione di argomenti già esaminati porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le logiche che governano il giudizio di legittimità.
Il Contesto del Ricorso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. La decisione dei giudici di secondo grado si fondava su elementi di prova concreti, tra cui le dichiarazioni della persona offesa e le immagini registrate da un sistema di videosorveglianza. Nonostante la solidità del quadro probatorio, l’imputato decideva di proseguire la propria battaglia legale, presentando ricorso per Cassazione.
L’Analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare l’atto, ha rilevato una criticità decisiva: il ricorso non introduceva nuovi elementi di critica giuridica, ma si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Questo approccio è stato giudicato non conforme alla funzione tipica del ricorso per Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
La Funzione del Ricorso per Cassazione
È cruciale ricordare che la Corte di Cassazione non riesamina le prove per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo compito è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Un ricorso che chiede semplicemente di rivalutare i fatti già analizzati è destinato a fallire.
La Specificità dei Motivi come Requisito Essenziale
Perché un ricorso sia ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata. Deve evidenziare errori di diritto o vizi logici nella motivazione. Nel caso di specie, i motivi sono stati considerati ‘non specifici ma soltanto apparenti’ proprio perché omettevano di confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello, limitandosi a riproporre la stessa linea difensiva.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando che il motivo di ricorso contestava la correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado, ma lo faceva riproponendo in modo identico le argomentazioni già respinte. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva chiaramente indicato, a pagina 4 della sua sentenza, le fonti di prova a fondamento della responsabilità (dichiarazioni della persona offesa e immagini video). Di fronte a tale chiara motivazione, il ricorrente avrebbe dovuto sviluppare una critica mirata a smontare quel ragionamento, non limitarsi a ripeterlo. L’assenza di una critica argomentata e specifica ha privato il ricorso della sua funzione essenziale, rendendolo, di fatto, solo apparentemente motivato e quindi inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è una strategia vincente riproporre un appello ‘copia e incolla’. È indispensabile un lavoro di analisi approfondita della sentenza impugnata per individuare specifici vizi di legittimità. In caso contrario, il rischio concreto non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di subire una condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio economico.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato inammissibile quando si limita a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, senza assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata e specifica avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Su quali prove si basava la sentenza di condanna impugnata?
La sentenza impugnata fondava l’affermazione di responsabilità su specifici mezzi di prova, quali le dichiarazioni della persona offesa e le immagini di un sistema video.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2230 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2230 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIESOLE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualment disattesi dalla corte di merito a pagina 4 della impugnata sentenza ove si è specificata l natura dei mezzi di prova posti a fondamento della affermazione di responsabilità (dichiarazioni p.o. e immagini sistema video), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende
Roma 12/12/23
u GLYPH