Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale, evidenziando come la mancanza di specificità possa condurre a una dichiarazione di ricorso inammissibile. La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2177 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso non può essere una mera ripetizione dei motivi già presentati in appello, ma deve contenere una critica puntuale e argomentata della sentenza che si intende contestare.
Il Caso: Un Ricorso che Ripete le Stesse Argomentazioni
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino. L’imputato contestava la correttezza della motivazione che aveva portato al suo giudizio di responsabilità per un reato di truffa.
I Fatti Processuali
Il ricorrente aveva basato la sua difesa su argomentazioni che, secondo la Corte di Cassazione, non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esaminate e respinte dalla Corte di Appello. Nelle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata, i giudici di secondo grado avevano già specificato in dettaglio la natura della condotta truffaldina, fornendo una motivazione completa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati erano solo apparenti, in quanto omettevano di svolgere la funzione essenziale di una critica costruttiva e argomentata contro la decisione di appello. Inoltre, un ulteriore profilo sollevato in una memoria successiva (relativo alla distinzione tra concorso formale e continuazione del reato) è stato giudicato inammissibile per carenza di interesse concreto, poiché lo stesso ricorrente aveva ammesso che un eventuale accoglimento non avrebbe modificato l’entità della pena.
Analisi del Ricorso Inammissibile per Mancanza di Specificità
La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione, per essere ammissibile, deve andare oltre la semplice riproposizione di doglianze già esaminate.
La Funzione Critica dell’Impugnazione
Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, chi ricorre deve indicare con precisione le parti della sentenza che contesta e spiegare in modo chiaro e argomentato perché le ritiene errate. Limitarsi a ripetere quanto già detto in appello equivale a non formulare una vera critica, rendendo l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Come stabilito nell’ordinanza, essa comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che i motivi di ricorso devono essere specifici e non meramente ripetitivi. La funzione tipica di un ricorso è quella di presentare una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni già decise dalla corte di merito, senza contestare specificamente le ragioni addotte da quest’ultima, i motivi vengono considerati solo apparenti. Tali motivi non assolvono alla loro funzione critica e, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Anche il profilo secondario sollevato nella memoria è stato ritenuto inammissibile per manifesta carenza di interesse, poiché un suo eventuale accoglimento non avrebbe prodotto alcun effetto pratico favorevole per il ricorrente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una redazione attenta e mirata degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è cruciale che l’avvocato difensore non si limiti a riproporre le tesi difensive, ma analizzi approfonditamente la motivazione della sentenza impugnata per individuare specifici vizi di legittimità o di logicità. Solo una critica puntuale e ben argomentata può superare il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione e portare a un esame nel merito della questione.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti nel giudizio di appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che i motivi, pur sembrando formalmente delle censure, in realtà non assolvono alla loro funzione di critica argomentata verso la decisione del giudice precedente, limitandosi a una riproposizione di argomenti già valutati.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2177 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2177 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria inviata per EMAIL;
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che s risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmen disattesi dalla corte di merito nelle pagine 6 e 7 della impugnata sentenza ove si specificata la natura della condotta truffaldina posta in essere, dovendosi gli ste considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che il profilo sollevato nella memoria (trattasi di concorso formale piuttos che di continuazione) è carente di interesse concreto (lo stesso ricorrente ammette che l’entità della pena non sarebbe mutata) e conseguentemente inammissibile;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende,
Roma 12/12/23
Il co sigliere e t.